Art. 47 (L-R)
                      La retrocessione parziale
  1.  Quando  e'  stata  realizzata  l'opera  pubblica  o di pubblica
utilita', l'espropriato puo' chiedere la restituzione della parte del
bene,  gia'  di  sua proprieta', che non sia stata utilizzata. In tal
caso,  il  soggetto  beneficiario  della  espropriazione, con lettera
raccomandata  con avviso di ricevimento, trasmessa al proprietario ed
al  Comune nel cui territorio si trova il bene, indica i beni che non
servono  all'esecuzione  dell'opera pubblica o di pubblica utilita' e
che  possono  essere  ritrasferiti nonche' il relativo corrispettivo.
(L)
  2.
  3. Se non vi e' l'indicazione dei beni, l'espropriato puo' chiedere
all'autorita' che ha emesso il decreto di esproprio di determinare la
parte  del  bene  espropriato che non serve piu' per la realizzazione
dell'opera pubblica o di pubblica utilita'. (L)