Art. 48 (L)
Disposizioni comuni per la retrocessione totale e per quella parziale
  1. Il corrispettivo della retrocessione, se non e' concordato dalle
parti,   e'   determinato   dall'ufficio  tecnico  erariale  o  dalla
commissione  provinciale prevista dall'articolo 41, su istanza di chi
vi   abbia  interesse,  sulla  base  dei  criteri  applicati  per  la
determinazione dell'indennita' di esproprio e con riguardo al momento
del ritrasferimento. (L)
  2.   Avverso  la  stima,  e'  proponibile  opposizione  alla  corte
d'appello nel cui distretto si trova il bene espropriato. (L)
  3.  Per  le  aree  comprese nel suo territorio e non utilizzate per
realizzare le opere oggetto della dichiarazione di pubblica utilita',
il  Comune puo' esercitare il diritto di prelazione, entro il termine
di centottanta giorni, decorrente dalla data in cui gli e' notificato
l'accordo   delle   parti,   contenente   con   precisione   i   dati
identificativi  dell'area e il corrispettivo, ovvero entro il termine
di  sessanta  giorni,  decorrente  dalla  notifica  dell'atto  che ha
determinato il corrispettivo. Le aree cosi' acquisite fanno parte del
patrimonio indisponibile. (L)