Art. 49 (L-R)
     L'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio
  1.  L'autorita' espropriante puo' disporre l'occupazione temporanea
di  aree non soggette al procedimento espropriativo anche individuate
ai sensi dell'articolo 12, se cio' risulti necessario per la corretta
esecuzione dei lavori previsti. (L)
  2.  Al proprietario del fondo e' notificato, nelle forme degli atti
processuali civili, un avviso contenente l'indicazione del luogo, del
giorno  e dell'ora in cui e' prevista l'esecuzione dell'ordinanza che
dispone l'occupazione temporanea. (L)
  3.  Al  momento della immissione in possesso, e' redatto il verbale
sullo stato di consistenza dei luoghi. (L)
  4.
  5.  Le  disposizioni  di  cui  ai precedenti commi si applicano, in
quanto compatibili, nel caso di frane, alluvioni, rottura di argini e
in  ogni  altro  caso  in  cui  si utilizzano beni altrui per urgenti
ragioni di pubblica utilita'. (L)