Art. 5 (L)
Ambito  di  applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province
                   autonome di Trento e di Bolzano
  1.   Le   Regioni   a  statuto  ordinario  esercitano  la  potesta'
legislativa  concorrente,  in  ordine alle espropriazioni strumentali
alle  materie  di  propria  competenza,  nel  rispetto  dei  principi
fondamentali della legislazione statale nonche' dei principi generali
dell'ordinamento  giuridico  desumibili  dalle disposizioni contenute
nel testo unico. (L)
  2.  Le Regioni a statuto speciale della Sicilia e del Trentino-Alto
Adige, nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano
la   propria   potesta'   legislativa   esclusiva   in   materia   di
espropriazione   per  pubblica  utilita'  nel  rispetto  delle  norme
fondamentali  di  riforma  economico-sociale  e dei principi generali
dell'ordinamento  giuridico  desumibili  dalle disposizioni del testo
unico. (L)
  3. Le Regioni a statuto speciale della Sardegna, del Friuli-Venezia
Giulia   e   della  Valle  d'Aosta  esercitano  la  propria  potesta'
legislativa  concorrente  in  materia  di espropriazione per pubblica
utilita'   nel   rispetto   delle   norme   fondamentali  di  riforma
economico-sociale, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
dei  principi  fondamentali  della  legislazione  statale, desumibili
dalle disposizioni del testo unico. (L)
  4.  Le  disposizioni  del  testo  unico  operano  direttamente  nei
riguardi delle Regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale fino
a  quando  esse non si adeguano ai principi e alle norme fondamentali
di  riforma economico-sociale di cui al testo unico, nel rispetto dei
termini  previsti  dai  rispettivi  statuti e dalle relative norme di
attuazione.  La Regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di
Trento  e  di Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli
articoli 4  e  8  dello  statuto  speciale  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della Repubblica 31 agosto 1972, n. 67, e dell'articolo 2
del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. (L)
  5.  Nell'ambito delle funzioni amministrative trasferite o delegate
dallo  Stato  alle  regioni  e  alle province autonome di Trento e di
Bolzano   ai   sensi  delle  leggi  vigenti  rientrano  anche  quelle
concernenti  i procedimenti di espropriazione per pubblica utilita' e
quelli concernenti la materiale acquisizione delle aree. (L)