Art. 50 (L-R)
                    Indennita' per l'occupazione
  1.  Nel  caso  di occupazione di un area, e' dovuta al proprietario
una  indennita' per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe
dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di
mese, una indennita' pari ad un dodicesimo di quella annua. (L)
  2.
  3.  Contro  la  determinazione  della  commissione,  e' proponibile
l'opposizione  alla stima. Si applicano le disposizioni dell'articolo
54, in quanto compatibili. (L)