Art. 51 (L-R) L'espropriazione per opere militari 1. Il Ministero della difesa dichiara la pubblica utilita' delle opere destinate alla difesa militare ed individua i beni da espropriare. (L) 2. 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo II. (L) 4. Nulla e' innovato in ordine alla disciplina sulle servitu' militari. (L)