Art. 51 (L-R)
                 L'espropriazione per opere militari
  1.  Il  Ministero  della difesa dichiara la pubblica utilita' delle
opere   destinate  alla  difesa  militare  ed  individua  i  beni  da
espropriare. (L)
  2.
  3.  Si  applicano,  in quanto compatibili, le disposizioni previste
dal titolo II. (L)
  4.  Nulla  e'  innovato  in  ordine  alla disciplina sulle servitu'
militari. (L)