Art. 53 (L)
                      Disposizioni processuali
  1.   Sono   devolute   alla  giurisdizione  esclusiva  del  giudice
amministrativo  le  controversie  aventi  per  oggetto  gli  atti,  i
provvedimenti,  gli  accordi  e i comportamenti delle amministrazioni
pubbliche  e  dei  soggetti  ad  esse  equiparati,  conseguenti  alla
applicazione delle disposizioni del testo unico. (L)
  2.  Si applicano le disposizioni dell'articolo 23-bis della legge 6
dicembre  1971,  n. 1034, come introdotto dall'articolo 4 della legge
21 luglio   2000,  n.  205,  per  i  giudizi  aventi  per  oggetto  i
provvedimenti   relativi   alle   procedure   di   occupazione  e  di
espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche
o di pubblica utilita'. (L)
  3.  Resta  ferma  la  giurisdizione  del  giudice  ordinario per le
controversie  riguardanti la determinazione e la corresponsione delle
indennita'   in   conseguenza   dell'adozione   di   atti  di  natura
espropriativa o ablativa. (L)