Art. 54 (L) Opposizioni alla stima 1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse puo' impugnare innanzi alla corte d'appello, nel cui distretto si trova il bene espropriato, gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennita', la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque puo' chiedere la determinazione giudiziale dell'indennita'. (L) 2. L'opposizione di cui al comma 1 va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio. (L) 3. L'opposizione alla stima e' proposta con atto di citazione notificato all'autorita' espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore e' il proprietario del bene, ovvero notificato all'autorita' espropriante e al proprietario del bene, se attore e' il promotore dell'espropriazione. (L) 4. L'atto di citazione va notificato anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennita'. (L) 5. Trascorso il termine per la proposizione dell'opposizione alla stima, l'indennita' e' fissata definitivamente nella somma risultante dalla perizia. (L)