Art. 54 (L)
                       Opposizioni alla stima
  1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo
27,    comma   2,   il   proprietario   espropriato,   il   promotore
dell'espropriazione  o il terzo che ne abbia interesse puo' impugnare
innanzi  alla  corte  d'appello,  nel  cui distretto si trova il bene
espropriato,  gli  atti  dei  procedimenti  di nomina dei periti e di
determinazione  dell'indennita',  la  stima  fatta  dai  tecnici,  la
liquidazione  delle  spese  di  stima  e  comunque  puo'  chiedere la
determinazione giudiziale dell'indennita'. (L)
  2.  L'opposizione  di  cui  al  comma  1  va  proposta,  a  pena di
decadenza,  entro  il  termine  di  trenta  giorni,  decorrente dalla
notifica  del  decreto  di  esproprio  o  dalla  notifica della stima
peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio. (L)
  3.  L'opposizione  alla  stima  e'  proposta  con atto di citazione
notificato      all'autorita'      espropriante,     al     promotore
dell'espropriazione    e,    se    del    caso,    al    beneficiario
dell'espropriazione,  se  attore  e' il proprietario del bene, ovvero
notificato  all'autorita' espropriante e al proprietario del bene, se
attore e' il promotore dell'espropriazione. (L)
  4.  L'atto  di  citazione  va  notificato  anche  al concessionario
dell'opera  pubblica,  se  a  questi  sia stato affidato il pagamento
dell'indennita'. (L)
  5.  Trascorso  il termine per la proposizione dell'opposizione alla
stima, l'indennita' e' fissata definitivamente nella somma risultante
dalla perizia. (L)