Art. 56 (L)
 Disposizioni sulla determinazione dell'indennita' di espropriazione
  1.  Il  soggetto  gia' espropriato alla data dell'entrata in vigore
della  legge  8 agosto  1992,  n.  359,  puo'  accettare l'indennita'
provvisoria con esclusione della riduzione del quaranta per cento, di
cui   all'articolo   37,   se   alla  stessa  data  risultava  ancora
contestabile la determinazione dell'indennita' di esproprio. (L)