Art. 6 (L-R)
                  Regole generali sulla competenza
  1. L'autorita' competente alla realizzazione di un'opera pubblica o
di  pubblica  utilita'  e' anche competente all'emanazione degli atti
del procedimento espropriativo che si renda necessario. (L)
  2.  Le amministrazioni statali, le regioni, le province, i comuni e
gli  altri  enti pubblici individuano ed organizzano l'ufficio per le
espropriazioni,  ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio
gia' esistente. (L)
  3.  Le  Regioni  a  statuto  speciale  o  a  statuto ordinario e le
Province  autonome  di Trento e di Bolzano emanano tutti gli atti dei
procedimenti  espropriativi  strumentali alla cura degli interessi da
esse gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali. (L)
  4.  Gli  enti  locali  possono  istituire  un ufficio comune per le
espropriazioni e possono costituirsi in consorzio o in un'altra forma
associativa prevista dalla legge. (L)
  5.
  6.
  7.  Il  dirigente  dell'ufficio  per  le  espropriazioni emana ogni
provvedimento  conclusivo  del procedimento, anche se non predisposto
dal responsabile del procedimento. (L)
  8.  Se  l'opera pubblica o di pubblica utilita' va realizzata da un
concessionario,  l'amministrazione  concedente  puo'  delegargli,  in
tutto  o  in  parte,  i  propri  poteri  espropriativi,  determinando
chiaramente  l'ambito  della  delega nella concessione, i cui estremi
vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. (L)