Art. 7 (L)
                  Competenze particolari dei Comuni
  1. Il Comune puo' espropriare:
    a) le  aree  inedificate  e quelle su cui vi siano costruzioni in
contrasto   con   la   destinazione   di  zona  o  abbiano  carattere
provvisorio,   a   seguito  dell'approvazione  del  piano  regolatore
generale,   per  consentirne  l'ordinata  attuazione  nelle  zone  di
espansione;
    b) l'immobile  al  quale  va  incorporata  un'area inserita in un
piano  particolareggiato e non utilizzata, quando il suo proprietario
non  intenda  acquistarla  o non comunichi le proprie determinazioni,
entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla ricezione di un
avviso del dirigente dell'ufficio per le espropriazioni;
    c) gli  immobili  necessari per delimitare le aree fabbricabili e
per  attuare  il  piano regolatore, nel caso di mancato accordo tra i
proprietari del comprensorio;
    d)  le  aree  inedificate e le costruzioni da trasformare secondo
speciali  prescrizioni,  quando  decorre  inutilmente il termine, non
inferiore  a  novanta  giorni,  fissato nell'atto determinativo della
formazione del consorzio, notificato ai proprietari interessati. (L)