Art. 9 (L)
               Vincoli derivanti da piani urbanistici
  1.  Un  bene  e'  sottoposto  al  vincolo preordinato all'esproprio
quando  diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico
generale,  ovvero  una  sua variante, che prevede la realizzazione di
un'opera pubblica o di pubblica utilita'. (L)
  2.  Il  vincolo  preordinato  all'esproprio  ha la durata di cinque
anni.  Entro  tale  termine, puo' essere emanato il provvedimento che
comporta la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera. (L)
  3.  Se  non  e'  tempestivamente  dichiarata  la  pubblica utilita'
dell'opera,  il  vincolo  preordinato  all'esproprio  decade  e trova
applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in
materia  edilizia approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione
del 24 maggio 2001. (L)
  4.  Il  vincolo  preordinato  all'esproprio, dopo la sua decadenza,
puo'   essere   motivatamente  reiterato,  con  la  rinnovazione  dei
procedimenti  previsti  al  comma 1 e tenendo conto delle esigenze di
soddisfacimento degli standard. (L)
  5.  Nel  corso  dei  cinque  anni di durata del vincolo preordinato
all'esproprio,  il consiglio comunale puo' motivatamente disporre che
siano  realizzate  sul  bene  vincolato opere pubbliche o di pubblica
utilita'   diverse  da  quelle  originariamente  previste  nel  piano
urbanistico  generale.  In tal caso, se la Regione o l'ente da questa
delegato   all'approvazione   del   piano  urbanistico  generale  non
manifesta  il  proprio  dissenso  entro il termine di novanta giorni,
decorrente  dalla  ricezione  della delibera del Consiglio comunale e
della  relativa  completa  documentazione,  si  intende  approvata la
determinazione  del  Consiglio comunale, che in una successiva seduta
ne dispone l'efficacia. (L)
  6.  Salvo  quanto previsto dal comma 6, nulla e' innovato in ordine
alla   normativa   statale   o   regionale  sulla  adozione  e  sulla
approvazione degli strumenti urbanistici. (L)