IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed
integrazioni,  recante  delega  al  Governo  per  il  conferimento di
funzioni  e  compiti  alle regioni e agli enti locali, per la riforma
della    pubblica    amministrazione   e   per   la   semplificazione
amministrativa   e   successive  modifiche  ed  integrazioni  ed,  in
particolare,  l'art. 1, comma 4, lettera b), che, nell'indicare tra i
compiti   di   rilievo  nazionale  esclusi  dal  conferimento  quelli
preordinati   alla   programmazione,   progettazione,   esecuzione  e
manutenzione  di grandi reti infrastrutturali di interesse nazionale,
detta   disposizioni   in   materia  di  classificazione  della  rete
autostradale e stradale nazionale;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed  agli  enti locali, in attuazione del capo I della citata
legge n. 59 del 1997;
  Visti, in particolare, gli articoli 98, 99 e 101 del citato decreto
legislativo n. 112 del 1998;
  Visto  il  decreto  legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, con cui e'
stata  individuata  la rete autostradale e stradale nazionale a norma
dell'art.  98,  comma 2,  del  citato  decreto legislativo n. 112 del
1998;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
21 febbraio  2000,  recante "Individuazione e trasferimento, ai sensi
dell'art.  101,  comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo
1998  delle  strade  non  comprese nella rete stradale e autostradale
nazionale";
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
12 ottobre  2000  con  il  quale  sono  stati individuati i beni e le
risorse   finanziarie,   umane,   strumentali   ed  organizzative  da
trasferire  alle  regioni  ed  agli enti locali per l'esercizio delle
funzioni  e  dei compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101
del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  in  materia  di
viabilita';
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 13
novembre  2000  recante criteri di ripartizione e ripartizione tra le
regioni  e  gli  enti  locali  delle  risorse  finanziarie,  umane  e
strumentali  per  l'esercizio  delle  funzioni  conferite dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilita';
  Vista  la legge 24 novembre 2000, n. 340, recante "Disposizioni per
la  delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti
amministrativi.  Legge  di  semplificazione 1999" ed, in particolare,
l'art.  20 che, integrando il disposto di cui al soprarichiamato art.
1,  comma 4,  lettera b) della legge n. 59 del 1997, ha stabilito che
alle  modifiche  della  rete  autostradale e stradale classificata di
interesse   nazionale,   si   provveda,  su  proposta  della  regione
interessata,  con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa  intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite
le commissioni parlamentari competenti per materia;
  Viste  le  note in date 6 luglio 2000, 18 ottobre 2000, 17 novembre
2000,   16 novembre   1999   e   19 febbraio   2001,   1  marzo  2001
rispettivamente  delle  regioni Lombardia, Molise, Calabria, Sicilia,
Umbria  e  Sardegna,  nonche' la delibera in data 7 marzo 2001, della
giunta  regionale  della  regione  Basilicata,  con le quali e' stata
segnalata  l'esigenza  di apportare modifiche al tracciato della rete
stradale classificata d'interesse nazionale mediante l'inserimento di
strade  o  tronchi  di  strade  in  precedenza  ricomprese nella rete
regionale  e mediante stralcio di arterie o loro tratti da trasferire
alla viabilita' regionale;
  Ritenuto,  altresi',  necessario  provvedere  a  rettificare alcune
imprecisioni  inerenti  i  dati  chilometrici  relativi  alle singole
strade  o  ai  tronchi  di strade contenuti nelle tabelle allegate al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e le denominazioni delle
arterie elencate;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto
2001  recante  delega  al  Ministro  per  gli  affari  regionali  per
l'attuazione  del  capo  I  della  legge  n.  59  del 1997, e per gli
adempimenti  ad  esso  conseguenti,  con  particolare  riferimento al
decreto legislativo n. 112 del 1998;
  Acquisita  l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta dell'8 marzo 2001;
  Acquisito, in data l8 luglio 2001 e 26 luglio 2001, il parere delle
competenti commissioni parlamentari;
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  tabelle  di  individuazione  della  rete  stradale di interesse
nazionale  indicanti le strade ed i tronchi di strade ricadenti nelle
regioni  Valle  d'Aosta,  Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia,  Emilia-Romagna,  Toscana,  Umbria,  Marche,  Lazio, Abruzzo,
Molise,  Campania,  Basilicata,  Puglia,  Calabria, Sicilia, Sardegna
allegate   al  decreto  legislativo  29 ottobre 1999,  n.  461,  sono
sostituite  da  quelle  di cui all'allegato, facente parte integrante
del presente decreto.