Art. 2.
  Le  offerte  di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui
al  primo  comma  del  precedente  art.  1  dovranno  pervenire,  con
l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 7 e 8 del citato
decreto  ministeriale  dell'11 settembre  2001,  entro  le ore 11 del
giorno 10 ottobre 2001.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte,  verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui  agli  articoli  9,  10  e  11  del medesimo decreto ministeriale
dell'11 settembre 2001.