IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visti gli articoli 3, comma 1 e 6 del decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  284,  recante "Riordino della Cassa depositi e prestiti, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modifiche ed
integrazioni,   recante   "Nuove  norme  relative  alla  concessione,
garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti";
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica del 23 dicembre 1998, recante "Sostituzione
del   Ribor  con  l'euribor  quale  pagamento  di  indicizzazione  di
strumenti e rapporti giuridici";
  Visto  l'art.  2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica  del  16 febbraio 1999,
recante  "Fissazione  del  saggio  di interesse sui mutui della Cassa
depositi e prestiti";
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione    economica    del    16 febbraio    2001,    recante
"Determinazione del tasso di interesse sui mutui della Cassa depositi
e prestiti";
  Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;



                              E m a n a


                        il seguente decreto:
                               Art. 1.


   Determinazione del saggio di interesse sui mutui a tasso fisso

  1. Sulle  somme  che la Cassa depositi e prestiti concede a mutuo a
partire  dalla  data di pubblicazione del presente decreto i tassi di
interesse sono fissati:
    al 4,65 per cento in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con
durata fino a dieci anni;
    al 5,00 per cento in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con
durata maggiore di dieci anni fino a quindici anni;
    al 5,25 per cento in ragione d'anno per i mutui a tasso fisso con
durata maggiore di quindici anni fino a venti anni.
  2. I  suddetti  tassi  sono ridotti di 15 centesimi di punto per il
finanziamento  di  interventi  infrastrutturali  inseriti  nei  patti
territoriali   e  nei  contratti  d'area  approvati  ai  sensi  delle
disposizioni  vigenti,  nonche'  per  il finanziamento delle spese di
investimento  inserite  nei programmi di riqualificazione urbana e di
sviluppo  sostenibile  del  territorio di cui agli allegati A e B del
decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 aprile 2000.
  3. Il  tasso  fissato  per i mutui con durata ventennale e' assunto
quale tasso attivo di riferimento della Cassa depositi e prestiti.