Art. 2.
Modifiche   alla   legge   18 aprile   1975,   n.  110  e  successive
                            modificazioni
    1.  All'articolo  4,  terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n.
110, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La pena e' aumentata
se  il  fatto  avviene  nel  corso o in occasione di ((manifestazioni
sportive)).
 
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3, della legge
          18 aprile  1975, n. 110 (per l'argomento v. nelle note alle
          premesse), come modificato dalla presente legge:
              "Il  contravventore  e' punito con l'arresto da un mese
          ad  un anno e con l'ammenda da L. 100.000 a L. 400.000. Nei
          casi di lieve entita', riferibili al porto dei soli oggetti
          atti  ad  offendere,  puo'  essere  irrogata  la  sola pena
          dell'ammenda.  La pena e' aumentata se il fatto avviene nel
          corso o in occasione di manifestazioni sportive.".
              Art.  2-bis  (Norme  di interpretazione autentica) - 1.
          Per  manifestazioni sportive ai sensi degli articoli 1 e 2,
          si  intendono  le  competizioni che si svolgono nell'ambito
          delle attivita' previste dalle federazioni sportive e dagli
          enti  e  organizzazioni  riconosciuti dal Comitato olimpico
          nazionale italiano (CONI).
              2.  All'art.  6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989,
          n.  401,  per  incitamento,  inneggiamento e induzione alla
          violenza  deve  intendersi  la  specifica  istigazione alla
          violenza in relazione a tutte le circostanze indicate nella
          prima parte del comma.
              - Per  il  testo  vigente  dell'art.  6, comma 1, della
          legge  13 dicembre  1989,  n. 401 (per l'argomento v. nelle
          note alle premesse), v. nelle note all'art. 1.