Art. 2. Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni 1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La pena e' aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di ((manifestazioni sportive)).
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato dalla presente legge: "Il contravventore e' punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da L. 100.000 a L. 400.000. Nei casi di lieve entita', riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, puo' essere irrogata la sola pena dell'ammenda. La pena e' aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive.". Art. 2-bis (Norme di interpretazione autentica) - 1. Per manifestazioni sportive ai sensi degli articoli 1 e 2, si intendono le competizioni che si svolgono nell'ambito delle attivita' previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). 2. All'art. 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per incitamento, inneggiamento e induzione alla violenza deve intendersi la specifica istigazione alla violenza in relazione a tutte le circostanze indicate nella prima parte del comma. - Per il testo vigente dell'art. 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 1.