IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu'  del  quale  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e'
autorizzato,  in  ogni  anno finanziario, ad effettuare operazioni di
indebitamento  nel  limite annualmente risultante nel quadro generale
riassuntivo  del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione
di  buoni  del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui
al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro,  che  con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono  determinate  ogni  caratteristica,  condizione  e  modalita' di
emissione dei titoli da emettere in lire, in Ecu o in altre valute;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in
particolare  il  quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni disposte a tutto il 4
ottobre 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati,  a  lire  103.544  miliardi  e  tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visto  il  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79, convertito, con
modificazioni,   nella   legge   28  maggio  1997,  n.  140,  ed,  in
particolare,  l'art.  3-bis,  con  il  quale il comma 181 dell'art. 1
della   legge   23  dicembre  1996,  n.  662,  e'  stato  sostituito,
disponendo, tra l'altro, che:
    per  il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995,
sui   trattamenti  pensionistici  erogati  dagli  enti  previdenziali
interessati,  in  conseguenza  dell'applicazione delle sentenze della
Corte  costituzionale  n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad effettuare, con
l'osservanza  delle  disposizioni  di  cui all'art. 38 della legge 30
marzo  1981,  n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli
di debito pubblico per ciascuna delle annualita' comprese fra il 1996
ed il 2001;
    tali  emissioni  non  concorrono  al  raggiungimento  del  limite
dell'importo  massimo  di  emissione  di  titoli pubblici annualmente
stabilito dalla legge di approvazione del bilancio;
    il  ricavo  netto  delle  suddette  emissioni  sara'  versato  ai
competenti  enti  previdenziali,  che  provvederanno  direttamente  a
soddisfare  in  contanti, in sei annualita', gli aventi diritto nelle
forme previste per la corresponsione dei trattamenti pensionistici;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  011729  del  24 maggio  2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2001, con cui
e' stata disposta l'emissione della settima tranche dei BTP triennali
con  godimento  15 marzo  2001  e scadenza 15 marzo 2004 per nominali
1.750  milioni  di  euro,  prevedendo  che  parte  del  netto  ricavo
dell'emissione  stessa, per un importo pari a lire 1.602.500.000.000,
venisse destinata alle finalita' di cui al citato decreto-legge n. 79
del 1997, quale prima quota della sesta annualita';
  Vista la lettera dell'Istituto nazionale della previdenza sociale -
INPS in data 3 ottobre 2001, con cui l'ente predetto, facendo seguito
alla  precedente  domanda,  ha chiesto, ai fini del completamento dei
pagamenti relativi alla citata annualita', un ulteriore importo di L.
1.500.000.000.000;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e' stato affidato alla
Monte  Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di
Stato;
  Visto il proprio decreto in data 24 settembre 2001, con il quale e'
stata  disposta  l'emissione  delle  prime due tranches dei buoni del
Tesoro  poliennali  4%,  con  godimento  1  ottobre 2001 e scadenza 1
ottobre 2004;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una  terza  tranche dei predetti buoni del
Tesoro  poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti, il cui
netto  ricavo dovra' essere destinato, quanto a L. 1.500.000.000.000,
alle  finalita' di cui al citato decreto-legge n. 79 del 1997, e, per
la rimanenza, alle esigenze di bilancio;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n.  526,  e  dell'art.  3-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito   nella   legge  28  maggio  1997,  n.  140,  e'  disposta
l'emissione  di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%,
con  godimento  1  ottobre  2001  e  scadenza  1  ottobre  2004, fino
all'importo  massimo  di  nominali  1.750  milioni di euro, di cui al
decreto  ministeriale  del  24 settembre 2001, citato nelle premesse,
recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione  stabilite  dal  citato  decreto  ministeriale 24 settembre
2001.