IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtu' del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in Ecu o in altre valute; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 ottobre 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a lire 103.544 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, ed, in particolare, l'art. 3-bis, con il quale il comma 181 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' stato sostituito, disponendo, tra l'altro, che: per il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli di debito pubblico per ciascuna delle annualita' comprese fra il 1996 ed il 2001; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio; il ricavo netto delle suddette emissioni sara' versato ai competenti enti previdenziali, che provvederanno direttamente a soddisfare in contanti, in sei annualita', gli aventi diritto nelle forme previste per la corresponsione dei trattamenti pensionistici; Visto il decreto ministeriale n. 011729 del 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2001, con cui e' stata disposta l'emissione della settima tranche dei BTP triennali con godimento 15 marzo 2001 e scadenza 15 marzo 2004 per nominali 1.750 milioni di euro, prevedendo che parte del netto ricavo dell'emissione stessa, per un importo pari a lire 1.602.500.000.000, venisse destinata alle finalita' di cui al citato decreto-legge n. 79 del 1997, quale prima quota della sesta annualita'; Vista la lettera dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS in data 3 ottobre 2001, con cui l'ente predetto, facendo seguito alla precedente domanda, ha chiesto, ai fini del completamento dei pagamenti relativi alla citata annualita', un ulteriore importo di L. 1.500.000.000.000; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il proprio decreto in data 24 settembre 2001, con il quale e' stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1 ottobre 2001 e scadenza 1 ottobre 2004; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti, il cui netto ricavo dovra' essere destinato, quanto a L. 1.500.000.000.000, alle finalita' di cui al citato decreto-legge n. 79 del 1997, e, per la rimanenza, alle esigenze di bilancio; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e dell'art. 3-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, e' disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1 ottobre 2001 e scadenza 1 ottobre 2004, fino all'importo massimo di nominali 1.750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 24 settembre 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 24 settembre 2001.