IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, recante "Attuazione della direttiva' 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili"; Visti, in particolare, gli articoli 5, comma 4, 7, comma 6, e 9, comma 2, del citato decreto legislativo, che prevedono che con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, siano stabilite le norme tecniche relative alla qualita' dielettrica dei PCB contenuti nei trasformatori, al fine di consentirne l'utilizzo in attesa della decontaminazione o dello smaltimento, siano adottate le norme tecniche per garantire che la decontaminazione dei trasformatori contenenti PCB avvenga nel rispetto delle condizioni previste e siano indicate le metodologie da utilizzare per l'effettuazione delle determinazioni analitiche sui PCB; Considerato che il termine del 31 dicembre 1999 stabilito per la presentazione della comunicazione di cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e' stato prorogato al 31 dicembre 2000 con il decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito con legge 25 febbraio 2000, n. 33; Considerato che con la decisione 2001/68/CE della Commissione, del 16 gennaio 2001, che definisce due parametri relativi ai PCB ai sensi dell'art. 10, lettera a), della direttiva 96/59/CE del Consiglio concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT), sono stati definiti i metodi di misura di riferimento per la determinazione analitica dei PCB; Ritenuto pertanto necessario stabilire le metodiche analitiche di riferimento per la determinazione del contenuto di PCB nei materiali contaminati; Decreta: Art. 1. Condizioni per l'utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della decontaminazione o dello smaltimento 1. In attesa di essere decontaminati o smaltiti entro i termini ed alle condizioni previste dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, i trasformatori contenenti PCB possono essere utilizzati a condizione che il detentore dichiari, nella comunicazione da effettuare alla provincia territorialmente competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, del predetto decreto: a) che il trasformatore e' in buono stato funzionale e non presenta perdite di fluidi; b) che il trasformatore e' stato riempito con un liquido conforme alla norma CEI 10-1 (guida per il controllo e il trattamento degli oli minerali isolanti in servizio nei trasformatori e nelle apparecchiature elettriche) o alla norma CEI 10-6 (norme per gli askarel) e che viene esercito nel rispetto delle norme CEI 10-1 o CEI 10-6 e CEI 11-19 (istallazione ed esercizio di trasformatori e di apparecchi contenenti askarel). 2. La documentazione comprovante il rispetto delle condizioni di cui alla lettera b) del comma 1 deve essere conservata presso la sede dell'unita' locale del detentore.