Art. 4.
                    Modelli per la comunicazione
    1.  Per  consentire  la  celere elaborazione dei dati raccolti, i
detentori  di  apparecchi  contenenti PCB di cui all'art. 3, comma 1,
del  decreto  legislativo  22  maggio  1999,  n.  209,  effettuano la
comunicazione  di cui al medesimo art. 3 utilizzando i modelli di cui
all'allegato   1   e   le  istruzioni  per  la  compilazione  di  cui
all'allegato 2.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 11 ottobre 2001
Il  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Matteoli Il
Ministro delle attivita' produttive: Marzano