Art. 4. Modelli per la comunicazione 1. Per consentire la celere elaborazione dei dati raccolti, i detentori di apparecchi contenenti PCB di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, effettuano la comunicazione di cui al medesimo art. 3 utilizzando i modelli di cui all'allegato 1 e le istruzioni per la compilazione di cui all'allegato 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 ottobre 2001 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Matteoli Il Ministro delle attivita' produttive: Marzano