Art. 13.

                    Entrate e spese del consorzio
  1.   Costituiscono  entrate  del  consorzio  del  Parco,  oltre  ai
finanziamenti di cui all'art. 114, comma 10, della legge n. 388/2000:
    a) i  contributi ordinari e straordinari della Comunita' europea,
nonche'  di  enti  ed  organismi  internazionali,  dello Stato, della
regione  autonoma  della  Sardegna,  delle  province, dei comuni e di
altri enti pubblici statali e locali;
    b) i  lasciti,  le donazioni, le erogazioni liberali in denaro di
cui  la  legge  2  agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed
integrazioni;
    c) i  redditi patrimoniali derivanti anche da dismissione di beni
ed  attivita' a soggetti privati, o da forme di accordi e concessioni
di utilizzazione dei medesimi;
    d) i  diritti  di  ingresso e di privativa in zone e in strutture
museali del Parco e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
    e) i  contributi  eventuali  dei  privati  che svolgono attivita'
turistiche,   industriali,   artigianali,   agricole,  commerciali  e
promozionali;
    f) i  proventi  delle  sanzioni  derivanti  da inosservanza delle
norme regolamentari di sorveglianza e salvaguardia;
    g) ogni  altro  provento acquisito in relazione all'attivita' del
consorzio del Parco.
  2.  Al  fine  di  dare  attuazione a quanto previsto al comma 3 del
precedente  art.  2,  i  Ministri  interessati  e la regione Sardegna
provvedono a definire, parallelamente al presente decreto un'apposita
intesa  Stato-regione  volta  ad  individuare  i  tempi  e le risorse
finanziarie necessarie.
  3.  Le  spese  del  consorzio del Parco sono gestite in conformita'
all'apposito  regolamento  di  contabilita'  approvato  dal consiglio
direttivo secondo le modalita' stabilite dallo statuto.