IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100; Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175; Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001 con il quale l'on. Antonio Marzano e' stato nominato Ministro delle attivita' produttive; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001 con il quale sono stati nominati i Sottosegretari; Ritenuta l'opportunita' di conferire all'on. Adolfo Urso la delega dell'area di competenza del dipartimento dell'internazionalizzazione; Decreta: Art. 1. All'on. Adolfo Urso e' delegata, nel rispetto dell'indirizzo politico del Ministro, l'area di competenza del dipartimento dell'internazionalizzazione, fatta eccezione per gli atti inerenti le funzioni in materia di accordi di programma con le regioni e la relativa attuazione da parte dell'Istituto commercio estero, nonche' la vigilanza su quest'ultima funzione e quelle collegate all'attuazione del Memorandum d'intesa firmato con il Ministero degli affari esteri, l'Istituto commercio estero e sviluppo Italia in materia di investimenti diretti dall'estero. Art. 2. Nell'ambito dell'area innanzi indicata il Sottosegretario on. Adolfo Urso e' delegato alla firma degli atti che, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro, definiscono specifici obiettivi, priorita' e programmi. Al Sottosegretario on. Adolfo Urso sono delegate altresi' le richieste di parere al Consiglio di Stato ed alle autorita' indipendenti, le risposte ai rilievi della Corte dei conti, nonche' la firma dei decreti di variazione di bilancio e dei decreti di nomina degli addetti commerciali. L'on. Adolfo Urso e' delegato, inoltre, avvalendosi dell'ufficio legislativo, a rispondere per le materie rientranti nelle deleghe di cui all'art. 1 ed in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta, nonche' ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro. Art. 3. Il Ministro puo' avocare la risposta alle interrogazioni parlamentari, scritte e orali. Art. 4. Sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi e gli atti indicati all'art 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Art. 5. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'Ufficio di Gabinetto. Roma, 2 ottobre 2001 Il Ministro: Marzano