(all. 1 - art. 1)
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto  il  regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440, e il relativo
regolamento  approvato  con  il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
nonche' le successive modifiche ed integrazioni;
  Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed
integrazioni;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto   il   decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165  e,  in
particolare,  l'art.  4,  che  individua  le  funzioni  di competenza
dell'organo  di vertice delle amministrazioni statali, distinguendole
dagli  atti di competenza dei dirigenti e l'art. 14 che definisce gli
ambiti di esercizio di dette funzioni dell'organo di vertice;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 205, con il quale, a
norma  dell'art. 11, comma 1, lettera d), della citata legge 15 marzo
1997,   n.   59,   sono   state  approvate  le  disposizioni  per  il
coordinamento,  la  programmazione  e  la  valutazione della politica
nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e, in
particolare,  l'art.  49 che istituisce il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999,
n.  477,  recante  il  regolamento  di  organizzazione  del soppresso
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 3 agosto 2001, n. 317, con in quale sono
state  apportate  modifiche  al  citato decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
  Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica in data
12  giugno  2001 sono stati nominati i Sottosegretari di Stato per il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
  Ritenuto di dover delegare la trattazione di alcune aree e progetti
di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  All'on.  Guido  Possa,  Sottosegretario  di  Stato al Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca e' conferita la
delega  a  trattare,  sulla  base delle indicazioni del Ministro, gli
affari  inerenti  le  materie relative ad aree e progetti indicati al
successivo  art.  2.  Al  fine  di assicurare il coordinamento tra le
attivita'  esperite  in  base alla presente delega e gli obiettivi, i
programmi   e   i  progetti  deliberati  dal  Ministro,  il  predetto
Sottosegretario opera in costante raccordo con il Ministro stesso.
  2.  Nelle  materie  ad  esso  delegate,  l'on.  Guido Possa firma i
relativi  atti e provvedimenti; tali atti sono inviati alla sua firma
per il tramite dell'ufficio di Gabinetto del Ministro.
  3.   Resta   ferma   la   competenza  del  Ministro  sugli  atti  e
provvedimenti  per  i  quali  una espressa disposizione di legge o di
regolamento  escluda  la  possibilita' di delega, nonche' quelli che,
sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a se' avocati o
comunque direttamente compiuti.

                               Art. 2.
  1. All'onorevole Guido Possa, e' conferita la delega a trattare gli
affari  di competenza degli enti di ricerca, nonche' degli interventi
per  lo  sviluppo  e  il  potenziamento  della  ricerca scientifica e
tecnologica  e  per  l'attuazione  del  decreto legislativo 27 luglio
1999,  n.  297,  ivi  compresi  i  progetti  concernenti  la  ricerca
universitaria e i progetti di diffusione della cultura scientifica.
  2.  E' altresi' delegata all'on. Guido Possa la partecipazione alle
sedute  del  CIPE,  ai  lavori  della Conferenza dei presidenti delle
regioni,  nonche' alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, della
Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e  della  Conferenza
unificata, per le materie di competenza.

                               Art. 3.
  1.  Per  le  materie  di  competenza,  il Sottosegretario on. Guido
Possa,  sulla  base  delle  indicazioni  del  Ministro, e' delegato a
rispondere  alle  interrogazioni parlamentari e ad intervenire presso
le Camere e le relative Commissioni per il compimento delle attivita'
richieste  dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga
di attendervi personalmente.
  2.  Al  Sottosegretario  potranno essere delegati di volta in volta
atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.

                               Art. 4.
  1.  Restano  in  particolare  riservati  al Ministro, a norma degli
articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
    a) gli atti normativi;
    b) gli  atti  con  i  quali  sono  definiti  gli  obiettivi  ed i
programmi da attuare, e vengono assegnate le risorse;
    c) le determinazioni di indirizzo politico;
    d) gli  atti,  comprese  le  circolari,  contenenti  direttive di
carattere generale;
    e) gli  atti  che  devono  essere sottoposti per le decisioni del
Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali;
    f) gli  atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria,
straordinaria,  e di controllo degli enti e degli istituti sottoposti
a controllo e vigilanza del Ministero;
    g)  gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali negli enti,
societa', commissioni e comitati:
    h) i conferimenti di incarichi individuali ad esperti;
    i) gli  atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati
istituiti o promossi dal Ministro.

                               Art. 5.
  1.  Ogni  pubblica  presa  di  posizione  di rilevanza politica del
Sottosegretario    su    questioni    riguardanti   la   politica   e
l'organizzazione  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca
deve previamente essere concordata con il Ministro.
  Il presente decreto sara' sottoposto ai controlli di legge.
    Roma, 4 ottobre 2001
                                                 Il Ministro: Moratti