IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO VISTA la Legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di Enti di diritto pubblico e di altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale; VISTO il D.P.R. 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio Liquidazioni e' stato denominato Ispettorato Generale per gli Affari e per la Gestione del Patrimonio degli Enti Disciolti (I.G.E.D.); VISTO il D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti; VISTA la Direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del Tesoro del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999; VISTO l'art. 12-bis del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, con il quale e' stata soppressa la Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano; VISTO l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale le operazioni di liquidazione della suddetta Cassa mutua sono state affidate all'Ufficio liquidazioni ora I.G.E.D.; VISTI gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso; ACCERTATO che le operazioni di liquidazione della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 1404/ 1956, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo; VISTI il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi; CONSIDERATO che il bilancio finale di liquidazione si e' chiuso con un disavanzo di L. 8.595.619.610 ripianato con interventi finanziari a carico del conto n. 21108 (ex 597) di cui al comma 2 dell'art. 14 della citata legge n. 1404/56, acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato; DECRETA Art. 1 La liquidazione del patrimonio della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano e' chiusa a tutti gli effetti.