IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

   VISTA   la   legge   4/12/1956,   n.  1404,  recante  norme  sulla
soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di
altri  enti  sotto  qualsiasi  forma costituiti, soggetti a vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
   VISTO il D.P.R. 29/4/1977, con il quale sono stati individuati, ai
sensi  e  per  gli effetti dell'art. 12 bis della legge 17/8/1974, n.
386, gli Enti e le Gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;
   VISTO  il  D.M.  29/7/1977,  concernente  la nomina dei Commissari
liquidatori delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attivita'
commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti;
   VISTO  l'art.  77 della legge 23/12/1978, n. 833, in base al quale
lo  speciale  Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di
cui alla succitata legge n. 104/1956 provvede alla prosecuzione della
liquidazione delle gestioni non chiuse;
   VISTO  l'art.  1  del  D.L.  30/4/1981,  n.  168,  convertito  con
modificazioni  nella  legge  27/6/1981,  n.  331, di cessazione delle
gestioni commissariali alla data del 30/6/1981;
   VISTO   il  D.P.R.  13/6/1988,  n.  396  con  il  quale  l'Ufficio
liquidazioni  e' stato denominato ispettorato generale per gli affari
e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);
   VISTO  il D.P.R 28/4/1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma
3,   della   Legge   3/4/1997,  n.  94,  ha  emanato  il  regolamento
sull'articolazione  organizzativa  e sulle dotazioni dei dipartimenti
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  con  il  quale l'I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato
generale per la liquidazione degli enti disciolti;
   VISTA   la   Direttiva   concernente   l'attuazione   del  Decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni,   in   ordine   alla   delimitazione   dell'ambito   di
responsabilita'  del  vertice  politico  e  di quello amministrativo,
emanata  dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica in data 12 maggio 1999;
   VISTA  la  legge 27/11/1960, n. 1397, istitutiva della Federazione
nazionale e delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attivita'
commerciali;
   VISTI  gli  atti  della gestione liquidatoria della Cassa mutua di
malattia per i commercianti di Lucca;
   ACCERTATO che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono
ultimate,  per  cui,  a  norma dell'art. 13 della legge 4/12/1956, n.
1404,   puo'   dichiararsi  chiusa  la  liquidazione  del  patrimonio
dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;
   VISTI  il  bilancio  e  la  relazione  illustrativa della gestione
liquidatoria  di  cui  trattasi dai quali risulta un avanzo finale di
liquidazione di L. 2.340.802.535;
   ATTESO  che  per  l'avanzo  finale di liquidazione non e' prevista
alcuna specifica destinazione;

                               DECRETA

                               Art. 1

   La  liquidazione  del patrimonio della Cassa mutua di malattia per
gli  esercenti  attivita'  commerciali di Lucca e' chiusa a tutti gli
effetti.