Art. 2. 1. I pesci e le uova embrionate di cui all'art. 1 destinati alla semina in acque pubbliche devono provenire da aziende o zone continentali riconosciute indenni da setticemia emorragica virale e necrosi ematopoietica infettiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modificazioni.