Art. 2.
  1. I  pesci  e  le uova embrionate di cui all'art. 1 destinati alla
semina  in  acque  pubbliche  devono  provenire  da  aziende  o  zone
continentali  riconosciute  indenni da setticemia emorragica virale e
necrosi  ematopoietica  infettiva ai sensi del decreto del Presidente
della   Repubblica   30 dicembre   1992,   n.   555,   e   successive
modificazioni.