Art. 3. 1. In deroga all'art. 2, e per un periodo non superiore a due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, i pesci e le uova embrionate possono essere seminati in acque pubbliche solo se provengono da aziende: a) soggette al controllo veterinario ai sensi dell'art. 159 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e nelle quali da almeno quattro anni non sono stati evidenziati nei pesci sintomi clinici o altre manifestazioni riconducibili alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale; b) sottoposte da parte dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, nel periodo che precede la spedizione dei pesci e delle uova embrionate, ad almeno due controlli sanitari consecutivi, con esiti favorevoli, comprendenti ognuno un'ispezione dei pesci che presentino anomalie e prelievi ufficiali di campioni, effettuati conformemente alla tabella 1A dell'allegato alla decisione della Commissione europea 2001/183/CE del 22 febbraio 2001; c) che soddisfano i requisiti di cui all'art. 5.