Art. 3.
  1. In  deroga all'art. 2, e per un periodo non superiore a due anni
dall'entrata  in  vigore  della presente ordinanza, i pesci e le uova
embrionate  possono  essere  seminati  in  acque  pubbliche  solo  se
provengono da aziende:
    a) soggette  al  controllo veterinario ai sensi dell'art. 159 del
regolamento   di   polizia  veterinaria  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e nelle quali da
almeno  quattro  anni  non  sono  stati evidenziati nei pesci sintomi
clinici   o   altre   manifestazioni   riconducibili   alla   necrosi
ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale;
    b) sottoposte  da  parte  dei  servizi  veterinari  delle aziende
sanitarie  locali,  nel periodo che precede la spedizione dei pesci e
delle  uova embrionate, ad almeno due controlli sanitari consecutivi,
con  esiti favorevoli, comprendenti ognuno un'ispezione dei pesci che
presentino  anomalie  e  prelievi  ufficiali  di campioni, effettuati
conformemente  alla  tabella 1A  dell'allegato  alla  decisione della
Commissione europea 2001/183/CE del 22 febbraio 2001;
    c) che soddisfano i requisiti di cui all'art. 5.