Art. 4.
 1. Possono  inoltre fornire pesci e uova embrionate per la semina in
acque pubbliche, durate il periodo indicato nell'art. 3:
    a) le  aziende  che soddisfano i requisiti di cui all'allegato C,
punto I,  lettera A,  punto 6),  lettera a),  o  b),  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  30 dicembre 1992, n. 555, e successive
modificazioni,  e  per  le quali il proprietario o il responsabile ha
ufficialmente  presentato  apposita  domanda alla regione nell'ambito
delle procedure finalizzate al riconoscimento di azienda riconosciuta
in  zona  continentale non riconosciuta ai sensi del predetto decreto
del Presidente della Repubblica;
    b) le aziende:
      1) soggette al controllo veterinario ai sensi dell'art. 159 del
regolamento   di   polizia  veterinaria  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  8 febbraio 1954, n. 320, e nelle quali
dal  almeno  sei  anni  non  sono stati evidenziati nei pesci sintomi
clinici   o   altre   manifestazioni   riconducibili   alle   necrosi
ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale;
      2) che negli ultimi due anni sono state sottoposte da parte dei
servizi  veterinari  delle  aziende  sanitarie  locali  ad almeno due
controlli   sanitari  annuali,  con  esiti  favorevoli,  comprendenti
un'ispezione  dei  pesci che presentino anomalie e prelievi ufficiali
di  campioni,  effettuati conformemente alla tabella 1B dell'allegato
alla  decisione della Commissione europea 2001/183/CE del 22 febbraio
2001;
      3) che soddisfano i requisiti di cui all'art. 5.