Art. 4. 1. Possono inoltre fornire pesci e uova embrionate per la semina in acque pubbliche, durate il periodo indicato nell'art. 3: a) le aziende che soddisfano i requisiti di cui all'allegato C, punto I, lettera A, punto 6), lettera a), o b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modificazioni, e per le quali il proprietario o il responsabile ha ufficialmente presentato apposita domanda alla regione nell'ambito delle procedure finalizzate al riconoscimento di azienda riconosciuta in zona continentale non riconosciuta ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica; b) le aziende: 1) soggette al controllo veterinario ai sensi dell'art. 159 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e nelle quali dal almeno sei anni non sono stati evidenziati nei pesci sintomi clinici o altre manifestazioni riconducibili alle necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale; 2) che negli ultimi due anni sono state sottoposte da parte dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali ad almeno due controlli sanitari annuali, con esiti favorevoli, comprendenti un'ispezione dei pesci che presentino anomalie e prelievi ufficiali di campioni, effettuati conformemente alla tabella 1B dell'allegato alla decisione della Commissione europea 2001/183/CE del 22 febbraio 2001; 3) che soddisfano i requisiti di cui all'art. 5.