Art. 5. 1. Le aziende di cui agli articoli 3 e 4: a) devono essere conformi ai requisiti di cui all'allegato C, punto I, lettera A, punti 1), 2) e 3), del decreto del Presidente della Repubblica del 30 gennaio 1992, n. 555, e successive modificazioni; b) oppure devono essere ubicate in una zona continentale, individuata dall'autorita' sanitaria competente conformemente ai disposti del predetto decreto del Presidente della Repubblica, in cui le altre aziende presenti, nelle quali sono tenuti o allevati pesci sensibili alla necrosi ematopoietica infettiva e setticemia emorragica virale, soddisfano almeno i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) o all'art. 4, comma 1, lettera a) o b), punti 1) e 2) della presente ordinanza. 2. L'ultimo controllo sanitario di cui agli articoli 3 o 4 deve essere eseguito entro i nove mesi che precedono la spedizione dei pesci e delle uova embrionate. Gli esami di laboratorio per individuare la presenza delle malattie sono effettuati dagli istituti zooprofilattici sperimentali secondo le metodiche ufficialmente riconosciute.