Art. 5.
  1. Le aziende di cui agli articoli 3 e 4:
    a) devono  essere  conformi  ai  requisiti di cui all'allegato C,
punto I,  lettera  A,  punti 1),  2) e 3), del decreto del Presidente
della   Repubblica   del   30 gennaio  1992,  n.  555,  e  successive
modificazioni;
    b) oppure   devono  essere  ubicate  in  una  zona  continentale,
individuata  dall'autorita'  sanitaria  competente  conformemente  ai
disposti del predetto decreto del Presidente della Repubblica, in cui
le  altre  aziende presenti, nelle quali sono tenuti o allevati pesci
sensibili   alla   necrosi   ematopoietica   infettiva  e  setticemia
emorragica  virale,  soddisfano almeno i requisiti di cui all'art. 3,
comma 1,  lettere a)  e  b)  o  all'art. 4, comma 1, lettera a) o b),
punti 1) e 2) della presente ordinanza.
  2. L'ultimo  controllo  sanitario  di  cui agli articoli 3 o 4 deve
essere  eseguito  entro  i  nove mesi che precedono la spedizione dei
pesci   e  delle  uova  embrionate.  Gli  esami  di  laboratorio  per
individuare la presenza delle malattie sono effettuati dagli istituti
zooprofilattici   sperimentali  secondo  le  metodiche  ufficialmente
riconosciute.