Art. 6.
  1. In  attesa  degli  esiti  degli  esami di laboratorio effettuati
dagli  istituti  zooprofilattici  sperimentali  relativi ai controlli
sanitari  eseguiti  dalle  autorita'  sanitarie competenti, scaduti i
nove  mesi  dall'ultimo  controllo  sanitario,  i  pesci  e  le  uova
embrionate  non possono essere spediti dalle aziende per la semina in
acque pubbliche.