Art. 6. 1. In attesa degli esiti degli esami di laboratorio effettuati dagli istituti zooprofilattici sperimentali relativi ai controlli sanitari eseguiti dalle autorita' sanitarie competenti, scaduti i nove mesi dall'ultimo controllo sanitario, i pesci e le uova embrionate non possono essere spediti dalle aziende per la semina in acque pubbliche.