Art. 8.
  1. I  pesci  e  le  uova  embrionate destinati alla semina in acque
pubbliche  sono  scortati  da  un  certificato  sanitario conforme al
modello di cui all'allegato I.
  2. Il  certificato  e'  redatto  dal  veterinario  ufficiale  della
azienda  sanitaria  locale competente per territorio nelle 72 ore che
precedono la spedizione dei pesci e delle uova embrionate.
  3. Il  certificato  di  cui  al presente articolo e' conservato per
almeno due anni da parte del proprietario o responsabile dell'azienda
di provenienza dei pesci e delle uova embrionate.