Art. 8. 1. I pesci e le uova embrionate destinati alla semina in acque pubbliche sono scortati da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato I. 2. Il certificato e' redatto dal veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale competente per territorio nelle 72 ore che precedono la spedizione dei pesci e delle uova embrionate. 3. Il certificato di cui al presente articolo e' conservato per almeno due anni da parte del proprietario o responsabile dell'azienda di provenienza dei pesci e delle uova embrionate.