Art. 2. 1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 non e' consentito: a) rifiutare l'omologazione CE di un tipo di veicolo a motore a due ruote, oppure, b) vietare l'immatricolazione, la vendita e l'immissione in circolazione dei veicoli a motore a due ruote, per motivi riguardanti il cavalletto, se quest'ultimo e' conforme alle prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 novembre 1994 come modificato dal presente decreto. 2. A decorrere dal 1 luglio 2000, non e' consentito rilasciare l'omologazione CE di ogni nuovo tipo di veicolo a motore a due ruote per motivi riguardanti il cavalletto se le prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 novembre 1994, come modificato dal presente decreto, non sono rispettate.