Art. 2.
  1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 non e' consentito:
    a)  rifiutare  l'omologazione CE di un tipo di veicolo a motore a
due ruote,
oppure,
    b)  vietare  l'immatricolazione,  la  vendita  e  l'immissione in
circolazione dei veicoli a motore a due ruote,
per  motivi  riguardanti  il  cavalletto, se quest'ultimo e' conforme
alle  prescrizioni  del  decreto  del  Ministro dei trasporti e della
navigazione del 3 novembre 1994 come modificato dal presente decreto.
  2.  A  decorrere  dal  1  luglio 2000, non e' consentito rilasciare
l'omologazione  CE di ogni nuovo tipo di veicolo a motore a due ruote
per  motivi  riguardanti il cavalletto se le prescrizioni del decreto
del  Ministro  dei trasporti e della navigazione del 3 novembre 1994,
come modificato dal presente decreto, non sono rispettate.