Art. 2.
  1. I  soggetti  che  intendono  porre  in commercio, gia' a partire
dalla  campagna  vendemmiale  2002-2003,  i  vini  a denominazione di
origine  controllata  e  garantita  "Soave  Superiore" provenienti da
vigneti  non  ancora  iscritti  al  relativo  albo,  ma  aventi  base
ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di
produzione,  sono  tenuti  ad  effettuare, ai sensi e per gli effetti
dell'art.  15  della  legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei
rispettivi  terreni  vitati,  ai fini dell'iscrizione provvisoria dei
medesimi nell'apposito albo.
  2. I  vigneti,  gia'  iscritti  all'albo  dei  vigneti  dei  vini a
denominazione  di  origine  controllata  "Soave"  ed  aventi  la base
ampelografica  rispondente a quanto previsto dall'art. 2 dell'annesso
disciplinare  di  produzione, devono intendersi iscritti all'albo dei
vigneti  dei  vini  della  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita "Soave Superiore" anche con riferimento alla specificazione
"Classico" per quelli ottenuti nella zona di origine piu' antica.
  3. In  deroga a quanto previsto dal comma precedente, limitatamente
ai  soli  vitigni  complementari,  e  fino  a  tre  anni  a decorrere
dall'entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo
transitorio, nell'apposito albo, previsto ai sensi dell'art. 15 della
legge  10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti
di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato
art.  2 purche' non superino del 10% il totale delle viti dei vitigni
previsti per la produzione dei vini di che trattasi.
  4. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti, di cui
al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo
qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare,
a  detti  vigneti,  le  modifiche  necessarie  per uniformare la loro
composizione  ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2
dell'annesso  disciplinare  di  produzione,  dandone comunicazione al
competente    assessorato    regionale   all'agricoltura,   ai   fini
dell'effettuazione degli accertamenti tecnici di idoneita'.