Art. 2. 1. I soggetti che intendono porre in commercio, gia' a partire dalla campagna vendemmiale 2002-2003, i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione provvisoria dei medesimi nell'apposito albo. 2. I vigneti, gia' iscritti all'albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata "Soave" ed aventi la base ampelografica rispondente a quanto previsto dall'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, devono intendersi iscritti all'albo dei vigneti dei vini della denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" anche con riferimento alla specificazione "Classico" per quelli ottenuti nella zona di origine piu' antica. 3. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, limitatamente ai soli vitigni complementari, e fino a tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'apposito albo, previsto ai sensi dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2 purche' non superino del 10% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini di che trattasi. 4. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti, di cui al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente assessorato regionale all'agricoltura, ai fini dell'effettuazione degli accertamenti tecnici di idoneita'.