Art. 3. 1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata "Soave" Superiore e "Soave" Superiore Classico - prodotti dalle uve ottenute nel territorio compreso nella zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore", che all'entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi giacenti in cantina allo stato sfuso o in bottiglia - provenienti dalla vendemmia 2001 e precedenti, possono essere commercializzati con la denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" e "Soave Superiore" Classico a decorrere dalla data in cui potra' essere utilizzata la medesima, purche' i suddetti quantitativi in giacenza siano sottoposti ad un esame chimico-fisico ed organolettico come previsto ai sensi dell'art. 13 delle legge 10 febbraio 1992, n. 164, e rispondano ai requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. 2. I produttori che intendono usufruire della possibilita' di cui al comma precedente devono denunciare le proprie giacenze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, alla camera di commercio competente per territorio. 3. Il prodotto denunciato potra' essere preso in carico come vino a denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore", nelle tipologie previste dal disciplinare di produzione annesso al presente decreto; solo dopo che, sottoposto ad analisi chimico-fisica ed organolettica, risulti rispondente ai requisiti dei vini delle denominazione di origine controllata e garantita in questione.