Art. 3.
  1. I  quantitativi  di  vino a denominazione di origine controllata
"Soave"  Superiore  e "Soave" Superiore Classico - prodotti dalle uve
ottenute  nel  territorio  compreso  nella  zona  di produzione della
denominazione  di  origine controllata e garantita "Soave Superiore",
che  all'entrata  in vigore del disciplinare di produzione annesso al
presente  decreto  trovansi giacenti in cantina allo stato sfuso o in
bottiglia  -  provenienti  dalla vendemmia 2001 e precedenti, possono
essere commercializzati con la denominazione di origine controllata e
garantita  "Soave Superiore" e "Soave Superiore" Classico a decorrere
dalla  data  in  cui  potra' essere utilizzata la medesima, purche' i
suddetti  quantitativi  in  giacenza  siano  sottoposti  ad  un esame
chimico-fisico  ed  organolettico come previsto ai sensi dell'art. 13
delle  legge  10  febbraio  1992,  n.  164, e rispondano ai requisiti
stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
  2. I  produttori  che intendono usufruire della possibilita' di cui
al  comma  precedente  devono  denunciare  le proprie giacenze, entro
sessanta  giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del  presente  decreto,  alla  camera  di  commercio  competente  per
territorio.
  3. Il prodotto denunciato potra' essere preso in carico come vino a
denominazione  di  origine controllata e garantita "Soave Superiore",
nelle  tipologie  previste  dal disciplinare di produzione annesso al
presente decreto; solo dopo che, sottoposto ad analisi chimico-fisica
ed  organolettica,  risulti  rispondente  ai requisiti dei vini delle
denominazione di origine controllata e garantita in questione.