Art. 4.
  1. Ai vini a denominazione di origine controllata "Soave" Superiore
che  alla  data  di  entrata  in  vigore dell'annesso disciplinare di
produzione  trovansi gia' confezionati o in corso di confezionamento,
in bottiglie od altri recipienti di capacita' non superiore a 5 litri
e'   concesso,  a  decorrere  dalla  predetta  data,  un  periodo  di
smaltimento di:
    dodici  mesi  per il prodotto giacente presso ditte produttrici o
imbottigliatrici;
    diciotto  mesi  per  il prodotto giacente presso ditte diverse da
quelle sopra citate;
    ventiquattro  mesi  per  il  prodotto in commercio al dettaglio o
presso esercizi pubblici.
  2. Trascorsi  i  termini  sopra indicati, le eventuali rimanenze di
prodotto   confezionato,   come  sopra  specificato,  possono  essere
commercializzate  fino  ad  esaurimento  con  la rivendicazione della
denominazione  di  origine  controllata "Soave" con le specificazioni
"Superiore"  e  "Classico  Superiore" a condizione che entro quindici
giorni  dalla  scadenza  dei termini sopra stabiliti siano denunciate
alla  camera  di  commercio  competente  per  territorio  e  che  sui
recipienti  sia  riportato  l'anno  di  produzione  delle uve ovvero,
l'indicazione  che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2001
o da anni precedenti, purche' documentabili.
  3. Per  il  prodotto  sfuso,  cioe'  commercializzato in recipienti
diversi  da quelli previsti nel primo comma del presente articolo, il
periodo di smaltimento e' ridotto a sei mesi. Tale termine e' elevato
a  dodici  mesi  per  le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad
essere  esportato  allo  stato  sfuso  e  per quello che i produttori
intendono  cedere  a  terzi per l'imbottigliamento. In tal caso dette
rimanenze   devono   essere   denunciate  alla  camera  di  commercio
competente  per  territorio  entro quindici giorni dalla scadenza del
termine di sei mesi.
  4. All'atto  della  cessione,  le rimanenze di cui trattasi, devono
essere  denunciate  e  accompagnate  da un attestato del rivenditore,
convalidato  dallo stesso ufficio che ha ricevuto la denuncia, in cui
devono  essere  indicati  le  destinazioni  nonche' gli estremi della
relativa denuncia.