Art. 5.
  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per  il  consumo  vini  con la denominazione di origine controllata e
garantita   "Soave   Superiore"   e'   tenuto,   a  norma  di  legge,
all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti
dall'annesso disciplinare di produzione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 29 ottobre 2001
                             Il direttore generale reggente: Ambrosio