(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  A  DENOMINAZIONE  DI ORIGINE
             CONTROLLATA E GARANTITA "SOAVE SUPERIORE".

                               Art. 1.
    La  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  "Soave
Superiore",  gia' riconosciuta a denominazione di origine controllata
con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28  maggio 1968, e'
riservata  ai  vini  "Soave  Superiore", "Soave Superiore" Classico e
"Soave  Superiore"  riserva  che  rispondono  alle  condizioni  ed ai
requisiti prescritti dal presente disciplinare.
                               Art. 2.
    I  vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave
Superiore"  devono  essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno
Garganega  per  almeno  il 70% e per il rimanente, da uve dei vitigni
Trebbiano di Soave (nostrano), Pinot Bianco e Chardonnay.
    In  tale  ambito  del  30%,  e fino ad un massimo del 5%, possono
altresi' concorrere le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca non
aromatiche autorizzati e raccomandati per la provincia di Verona.
                               Art. 3.
    a)  La  zona  di  produzione  del vino a denominazione di origine
controllata  e  garantita  "Soave  Superiore" comprende il territorio
collinare  di  parte  dei  comuni  di Soave, Monteforte d'Alpone, San
Martino  Buon  Albergo,  Mezzane  di  Sotto,  Ronca',  Montecchia  di
Crosara,  San  Giovanni  Ilarione,  Cazzano di Tramigna, Colognola ai
Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona.
    Tale zona e' cosi' delimitata:
      partendo   dalla  zona  ovest  (San  Martino  Buon  Albergo)  e
precisamente  da Marcellise in localita' San Rocco, da qui scende nel
Bosco  della  Fratta  fino  al Fenilon, da qui sempre costeggiando la
strada che divide la pianura dalla collina si arriva alla Palu' e poi
fino  a  Casette  in direzione San Giacomo. Qui costeggiando il colle
che  sovrasta  la  medesima localita' si ritorna sulla provinciale in
direzione Monticelli nel comune di Lavagno.
    Si   prosegue  per  localita'  Fontana  arrivando  a  San  Pietro
(Lavagno) sempre costeggiando la strada che fa da confine tra pianura
e  collina  si prosegue per Villa Alberti toccando Boschetto, Turano,
Casoni fino ad incrociare a quota 104 la strada per Lione, Squarzego,
Montecurto di Sopra, Canova e Casotti.
    Da  qui si prosegue verso est fino a localita' Calle in comune di
Illasi quindi a sud per la strada provinciale fino alla Chiesa di San
Zeno  poi  verso  est fino a localita' Ceriani, da qui si prosegue in
localita'  Villa  e  si  segue  la strada che delimita il monte dalla
pianura  a fianco di localita' Naronchi e poi a sud per localita' San
Pietro,  sempre  costeggiando  la stada si arriva a nord in localita'
Pontesello  e  Caneva  fino  ad  Orgnano. Da Orgnano si procede verso
nord-est,  seguendo  l'unghia  del Monte, si arriva a San Vittore. Da
qui  la  strada punta a nord per localita' Molini fino ad arrivare in
un  comune  di  Cazzano  di  Tramigna  in  localita' Cantina Sociale.
Attraverso  la  provinciale  si  prende la strada a sud per localita'
Canova,  fino  ad  arrivare in comune di Soave localita' Costeggiola,
risale  per  la  stada  del  cimitero  di  questa  borgata, raggiunge
un'altra  strada secondaria e scende alle case Battocchi raggiungendo
ancora  la  strada provinciale. Da qui cammina verso est, seguendo la
carreggiabile comunale che passa per la Carcera fino ad attraversare,
oltrepassando  di  poco  quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino.
Indi  scende  verso  sud  per  la carreggiabile comunale a piedi, del
Monte  Foscarino  e  del  Monte  Cercene  e  sino  all'incrocio della
provinciale  Soave-Castelcerino.  Deviando obliquamente a sud-ovest e
comprendendo  l'abitato  della Borgata Bassano, raggiunge il torrente
Tramigna  incanalato,  lo  segue  verso  sud  fino  alla  provinciale
Soave-Borgo  San Matteo, piega verso est lungo le mura meridionali di
Soave  e  arriva  alla  porta di Verona, punto di partenza della zona
Classica.
    Da  qui  si  spinge  verso nord-est seguendo le pendici del monte
Tondo  fino  ad  incontrare  il confine tra i territori dei comuni di
Soave  e  di  Monteforte,  e  poi  cammina lungo le pendici del Monte
Zoppega,  comprende l'abitato di Monteforte d'Alpone, riattraversa il
torrente  Alpone  per comprendere la zona di Monticello, riattraversa
il  torrente  Alpone, segue le pendici del colle Sant'Antonio, quelle
del  Monte  Frosca e del Monte Riondo, spingendosi prima a nord e poi
ad  est  per  escludere  la parte alluvionale di piano del T. Ponsara
indi  seguendo  sempre il bordo del sistema collinare si spinge verso
est  attraversando  la  strada  Monteforte-Brognoligo  e per Casarsa,
seguendo  le  pendici del Monte Core, giunge a comprendere la borgata
di   Casotti,   dove   poco   dopo   incontra   di  nuovo  la  strada
Monteforte-Brognoligo.  Segue  allora questa strada spingendosi verso
nord  fino  al  punto  di  incontro  col  torrente Carbonare, e piega
decisamente   a  ovest  correndo  sulle  pendici  del  Monte  Grande.
Ridiscende  poi,  camminando verso est sulla sinistra della Valle del
Carbonare,  comprende  l'abitato  di  Brognoligo,  le  borgate Valle,
Mezzavilla, nonche', l'abitato di Costalunga.
    A questo punto, risale verso nord, seguendo la strada comunale di
Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega
col  torrente  Alpone,  segue  il  confine  nord  del  territorio  di
Monteforte,  passando  per  la  Colombaretta  e, staccandosi da detto
confine  un  po'  prima  della  Colombara  per seguire le pendici del
sistema collinare del Monte Castellaro.
    La  delimitazione  riprende  proseguendo  a  nord per localita' i
Motti  in  comune  di Montecchia di Crosara proseguendo per localita'
Castello,  passando  per  il  centro di Montecchia toccando localita'
Biondari fino a localita' Lauri, da qui la strada prosegue attraverso
la  provinciale alla cava di basalti quindi va verso sud in direzione
Danesi di Sotto, Casarotti, Dal Cero, quindi si prosegue in comune di
Ronca'  a  est passando per localita' Prandi giungendo fino al centro
abitato  di  Ronca',  da  qui  si prende in direzione Vittori e a sud
localita' Momello, Binello fino ad arrivare in localita' Calderina al
limite con il comune di Gambellara. La delimitazione segue il confine
con  la  provincia  di Vicenza dei comuni di Ronca' e di San Giovanni
Ilarione  fino  alla  strada che attraversa il confine provinciale, a
sud  del  monte  Madarosa;  si  inserisce  quindi  su  tale strada in
direzione  di  San  Giovanni  Ilarione, toccando le localita' Deruti,
Lovati,  Paludi  e  Rossetti  sino al centro abitato suddetto; da qui
segue  poi  la strada per localita' Cereghi, Fornace, Tessari a quota
250,  corre  lungo  il  vaio  Muni  fino  alla  localita'  Soejo  per
proseguire  sin  al  punto  in cui coincidono i confini dei comuni di
Tregnago,  di  San  Giovanni  Ilarione e di Cazzano. Da tale punto la
delimitazione segue il confine del comune di Cazzano fino a Soraighe;
segue  la  strada  che  da Soraighe, correndo sotto le pendici del M.
Bastia,  prima verso nord e quindi verso est passa sotto C. Andreani.
Di  qui  seguendo  la  strada per Montecchia di Crosara raggiunge per
risalirlo  il  rio  Albo. Raggiunta la strada proveniente da Tolotti,
devia  verso  sud  per  la  quota  300  che passa sotto C. Brustoloni
raggiunge  la  strada  che  per  quota  326  porta  ai  Dami; da tale
localita'  si  incontrano i confini tra Soave, Cazzano e Montecchia a
quota  418,  da  qui  si  prosegue  lungo  il  confine  tra Cazzano e
Montecchia verso nord fino ad incrociare, dopo 100 metri, un sentiero
lungo il quale si prosegue verso ovest sino a C. Fontana Fora.
    Si  segue quindi il sentiero verso sud sino a raggiungere Pissolo
di  sopra,  e poi la strada per Faella piegando verso est all'altezza
di Pissolo di sotto sino a raggiungerlo.
    Da  Pissolo di sotto si segue verso sud la strada per Canova fino
alla  quota  92,  da tale quota si segue una linea retta in direzione
sud-est  raggiungendo  la  quota 72 sulla strada per Cazzano e quindi
lungo la medesima si giunge a Cazzano.
    Sulla  strada,  al  centro di Cazzano (quota 100), si piega verso
ovest  sino  al T. Tramigna e lungo questi si discende verso sud sino
al ponte della strada per Illasi, si percorre questa verso ovest sino
al  bivio  di  S.  Colombano  e  quindi  si segue la strada sino alla
cappelletta (quota 135).
    Da  quota  135  si prosegue per la strada che verso sud raggiunge
Cereolo  (quota  72)  da dove risale verso nord-est per la strada che
incrocia  quella  per S. Vittore, segue quest'ultima verso sud sino a
superare  di circa 100 metri la quota 51 e da qui segue la strada che
in  direzione  sud-ovest raggiunge Bocca Scalucce e segue il sentiero
verso  nord  prima  e  poi  la  strada  che  superata  Pistoza  va  a
raggiungere  quella per Illasi, la segue verso ovest per breve tratto
(100  metti  circa) e quindi prosegue per il sentiero che costeggia a
nord C. Troni, prosegue poi, sempre in direzione ovest, per la strada
che  si  congiunge con quella per Illasi, percorre quest'ultima verso
sud  per  circa  250  metri  poi, verso ovest, quella che passa a sud
della localita' Marmontea fino a raggiungere in prossimita' del km 16
la   strada   per   Illasi,  procede  lungo  questa  verso  sud-ovest
costeggiando   infine   per  breve  tratto  il  torrente  Illasi,  lo
attraversa  e prosegue lungo la strada per i Guerri da dove segue, in
direzione  ovest,  una  retta immaginaria che congiunge Montecurto di
sopra  con i Guerri, seguendo tale linea incrocia il confine comunale
di  Illasi,  all'altezza  di Montecurto di sopra, segue quindi questo
confine  verso  nord fino a raggiungere in prossimita' della quota 92
la strada per Lione la segue verso nord passando per Lione, supera C.
Spiazzi  e  all'altezza  di  Leon  S.  Marco  prende la strada che in
direzione nord-est raggiunge C. Santi quota 135.
    Da  qui  segue  la  strada  per Fratta, che procede per circa 300
metri verso ovest e poi verso nord, attraversa Fratta e procede verso
ovest  fino  a Mezzane di sotto, segue poi la strada che in direzione
sud  costeggia  Casoni,  Turano,  Val  di  Mezzo,  supera Boschetto e
raggiunge  la  quota  73  all'altezza  di Villa Alberti, segue poi la
strada che in direzione sud-ovest raggiunge Barco di sopra e prosegue
quindi  in  direzione ovest prima e poi nord-ovest fino ad incrociare
la strada per S. Briccio, la segue verso nord-est fino alla Casetta e
da  qui prende il sentiero che in direzione ovest raggiunge la strada
lungo la quale prosegue fino a S. Rocco.
    In  detta  zona  rientrano  anche  i  vigneti situati sui rilievi
collinari  del  Monte  Rocca, Gazzo in comune di Caldiero e del Monte
Bisson in comune di Soave cosi' delimitati:
      Delimitazione  "Monte  Gazzo"  -  "Monte  Rocca"  -  Comune  di
Caldiero.
    Partendo  dalla  statale  Padana n. 11 all'altezza delle terme di
Giunone  si percorre la strada che porta alle terme fiancheggiando le
pendici  del Monte Gazzo fino a quota 53. Da qui si svolta a sinistra
seguendo  l'unghia  di  collina  che  delimita il Monte Rocca fino ad
incontrare  la  strada comunale. Si prende a sinistra verso il centro
di Caldiero fino alla piazza. Si prosegue quindi ancora a destra fino
ad  imboccare  a  sinistra  la strada comunale Zecconelli lasciandola
quasi  subito  per  proseguire  verso  nord  seguendo la quota fino a
giungere  alla  ferrovia. Da qui si costeggia la ferrovia proseguendo
verso est fino all'inizio della delimitazione.
    Delimitazione "Monte Bisson" - Comune di Soave.
    Partendo  all'altezza  del  capitello  in  localita'  Fornello  e
proseguendo  in  senso  orario  verso  nord  si continua sulla strada
comunale  del  Bisson,  fino  all'incrocio  della  strada  che  porta
all'abitato  di  San Vittore. Si continua mantenendo sempre la destra
seguendo  l'unghia  del  monte in direzione sud, a quota 42 fino alla
cascina  Bisson,  da  qui sempre in quota 42 si prosegue in direzione
ovest verso la strada comunale che ci riconduce in localita' Fornello
in comune di Colognola ai Colli.
    Hanno  diritto  inoltre di utilizzare la denominazione di origine
controllata  e garantita per i vini "Soave Superiore" anche i vigneti
le  cui  uve,  nel  quinquennio immediatamente anteriore alla data di
entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, sono state
prodotte nel restante territorio della D.O.C. Soave per l'ottenimento
di  tale  vino,  per  una  quantita'  annuale  non superiore a quella
massima verificatasi nel quinquennio di riferimento.
    Detti vigneti devono in ogni caso avere gia' i requisiti previsti
ai commi 3 e 5 del successivo art. 4.
    b)  La  zona  di  produzione  delle uve atte a produrre il vino a
denominazione  di  origine  controllata e garantita "Soave Superiore"
designabile  con  la  menzione classico, di cui all'art. 5, e' quella
riconosciuta con decreto del 23 ottobre 1931 ed e' cosi' delimitata:
    La  zona  Classica e' delimitata da una linea che, partendo dalla
porta   Verona   della   cittadina   di   Soave,   segue   la  strada
Soave-Monteforte,  fino  alla  borgata  di  San  Lorenzo, frazione di
Soave.  Da  qui,  si spinge verso nord, seguendo le pendici del Monte
Tondo,  fino  ad  incontrare il confine tra i territori dei comuni di
Soave  e  di  Monteforte,  e  poi  cammina lungo le pendici del Monte
Zoppega,  comprende  l'abitato  di Monteforte d'Alpone, attraversa il
torrente  Alpone  per comprendere la zona di Monticello, riattraversa
il  torrente  Alpone, segue le pendici del colle Sant'Antonio, quelle
del  Monte  Frosca e del Monte Riondo, spingendosi prima a nord e poi
ad  est  per  escludere  la parte alluvionale di piano del T. Ponsara
indi  seguendo  sempre il bordo del sistema collinare si spinge verso
est  attraversando  la  strada  Monteforte-Brognoligo  e per Casarsa,
seguendo  le  pendici del Monte Core, giunge a comprendere la borgata
di   Casotti,   dove   poco   dopo,   incontra  di  nuovo  la  strada
Monteforte-Brognoligo.  Segue  allora questa strada spingendosi verso
nord  fino  al  punto  di  incontro  col  torrente Carbonare, e piega
decisamente   a  ovest  correndo  sulle  pendici  del  Monte  Grande.
Ridiscende  poi, camminando verso est, sulla sinistra della valle del
Carbonare,  comprende  l'abitato  di  Brognoligo,  le  borgate Valle,
Mezzavilla, nonche', l'abitato di Costalunga.
    A questo punto, risale verso nord, seguendo la strada comunale di
Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega
col  torrente  Alpone,  segue  il  confine  nord  del  territorio  di
Monteforte,  passando  per  la  Colombaretta  e, staccandosi da detto
confine  un  po'  prima  della  Colombara  per seguire le pendici del
sistema  collinare  del  Monte  Castellaro,  lo  raggiunge nuovamente
trecento metri dopo e lo segue sino ad incontrare il confine di Soave
presso Moscatello, continua lungo il confine del territorio di Soave,
supera Meggiano, e giunge sino alla Valle Crivellara nel punto in cui
il  confine  di  Soave fa angolo. Da qui, la linea di demarcazione si
stacca  dal  confine,  prosegue  verso ovest e raggiunge la quota 331
presso  Villa  Alberti.  Indi  segue  per  un  tratto  la carrareccia
discendente  dal  Monte Campano, tocca quota 250 e, poco dopo, presso
la  Casa  Nui,  raggiunge  il ramo secondario della Valle Anguan, che
segue  poi  fino  alla  provinciale Soave-Cazzano. Corre lungo questa
strada  fino  a comprendere le ultime case di Costeggiola, risale per
la  strada  del cimitero di questa borgata, raggiunge un'altra strada
secondaria e scende alle case Battocchi raggiungendo ancora la strada
provinciale.  Da  qui  cammina  verso  est, seguendo la carreggiabile
comunale  che  passa per la Carcera fino ad attraversare normalmente,
oltrepassando  di  poco  quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino.
Indi  scende verso sud per la carreggiabile comunale a pie' del Monte
Foscarino  e  del Monte Cercene e sino all'incrocio della provinciale
Soave-Castelcerino.  Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo
l'abitato  della  Borgata  Bassano,  raggiunge  il  torrente Tramigna
incanalato,  lo segue verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo San
Matteo,  piega  verso est lungo le mura meridionali di Soave e arriva
alla porta di Verona, punto di partenza della zona Classica.
                               Art. 4.
    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei vini "Soave Superiore" devono essere atte a conferire
alle  uve  ed  al  vino  derivato  le  specifiche  caratteristiche di
qualita'.
    I  sesti  di  impianto, le forme di allevamento e potatura devono
essere  quelli  atti  a non modificare le caratteristiche delle uve e
del vino.
    Per  gli  impianti  realizzati  dopo  l'approvazione del presente
disciplinare  devono  essere  utilizzate  esclusivamente  le forme di
allevamento a spalliera semplice.
    Per  gli  impianti esistenti alla data dell'entrata in vigore del
presente disciplinare sono ammesse tuttavia le forme di allevamento a
pergola  semplice inclinata unilaterale e la pergoletta veronese mono
o bilaterale.
    Il  numero minimo di ceppi ad ettaro, per i vigneti piantati dopo
l'approvazione del presente disciplinare e' di 4000.
    E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso.
    La  resa  massima  di uva non deve essere superiore a 10 ton. per
ettaro di vigneto a coltura specializzata.
    A  detto  limite  anche  in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa  dovra'  essere  riportata attraverso una accurata cernita delle
uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
    La  regione  Veneto  con  proprio  decreto,  sentiti  i  consorzi
volontari,  di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un
limite   massimo  di  utilizzazione  delle  uve  per  ettaro  per  la
produzione   del  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e
garantita  "Soave  Superiore" inferiore a quello fissato dal presente
disciplinare,  dandone  comunicazione  immediata  al  Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali  - Comitato nazionale per la tutela
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini.
    Le  uve  destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a
denominazione di origine controllata e garantita "Soave Superiore" un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol.
    I  conduttori  dei vigneti iscritti agli appositi albi, ogni anno
tenuto  conto  delle caratteristiche di maturazione delle uve e sulla
base  anche  dell'evoluzione  dei  mercati, possono, al momento della
vendemmia,  optare  di  rivendicare per dette uve la denominazione di
origine controllata "Soave" e "Soave C1assico".
                               Art. 5.
    Le operazioni di vinificazione e di affinamento devono aver luogo
unicamente  nell'ambito  dell'intero  territorio  amministrativo  dei
comuni  rientranti,  in  tutto  o  in  parte,  nella  zona delimitata
dall'art.  3  del disciplinare di produzione del vino a denominazione
di origine controllata "Soave".
    La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%.
    Qualora  la  resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.
    Oltre  il  75%  decade  il  diritto alla denominazione di origine
controllata   e   garantita   per  tutto  il  prodotto.  L'uso  della
specificazione  "Classico"  in aggiunta alla denominazione di origine
controllata  e  garantita  "Soave Superiore" e' riservato al prodotto
ottenuto  da uve raccolte nella zona di origine piu' antica, indicata
all'art.  3,  lettera  b) del presente disciplinare, vinificate nella
stessa e nell'ambito dei comuni il cui territorio rientra, in tutto o
in parte, nella zona medesima.
    Tuttavia  tali  operazioni  sono  consentite  se  autorizzate dal
Ministero  delle  politiche agricole e forestali - Comitato nazionale
per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle  indicazioni  geografiche  tipiche dei vini, previa istruttoria
della regione Veneto, anche in cantine aziendali oppure nelle cantine
cooperative,  situate  al  di  fuori  della predetta zona ma comunque
all'interno  della  zona  di  produzione  del vino a denominazione di
origine controllata "Soave".
    I  vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave
Superiore"  e  "Soave  Superiore  Classico"  devono essere immessi al
consumo  solo dopo un periodo di affinamento in bottoglia di almeno 3
mesi e comunque non prima del 31 marzo successivo alla vendemmia.
    Il vino a denominazione controllata e garantita "Soave Superiore"
designato  con  la qualificazione "Riserva" deve essere sottoposto ad
un  periodo  di  affinamento  obbligatorio  di  almeno 2 anni, di cui
almeno  3  mesi in bottiglia, a partire dal 1 novembre dell'annata di
produzione delle uve.
    Nella  vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali,  leali  e costanti; atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
    E'  ammesso l'arricchimento con mosti concentrati prodotti da uve
della  zona  di produzione della denominazione di origine controllata
"Soave"  e  "Soave Classico" con mosti concentrati rettificati. Prima
dell'immissione   al  consumo  i  vini  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita "Soave Superiore" possono essere designati, a
cura  dei  detentori,  con  la  denominazione  di origine controllata
"Soave" e "Soave Classico" se ne hanno i requisiti.
    Entro   i  termini  previsti  dalla  normativa  vigente  si  deve
provvedere  ad  annotare nei registri ufficiali di cantina i volumi e
gli  estremi  dei  vasi  vinari  interessati  e  darne  comunicazione
all'Ispettorato  centrale  repressione  delle  frodi  competente  per
territorio ed alla camera di commercio di Verona.
                               Art. 6.
    I  vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave
Superiore" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
      "Soave Superiore":
        colore:  giallo  paglierino,  a  volte  intenso con possibili
riflessi verdi e oro;
        odore: ampio, caratteristico floreale;
        sapore:   pieno  e  delicatamente  amarognolo,  nei  prodotti
maturati  in  legno il sapore puo' essere piu' intenso e persistente,
anche con note di vaniglia;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 20 g/l;
        zuccheri riduttori residui: max: 6 g/l.
      "Soave Superiore" riserva:
        colore:  giallo  paglierino  intenso,  con possibili riflessi
verde e oro;
        odore: ampio, profondo, con note di vaniglia;
        sapore:  rotondo, intenso, avvolgente con una vena amarognola
nel finale, nei prodotti maturati in legno puo' presentare anche note
di vaniglia;
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto secco netto minimo: 20 g/1;
        zuccheri riduttori residui: max 6 g/l.
    E'  in facolta' del Ministero delle politiche agicole e forestali
-  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini  modificare,  con  proprio  decreto, i limiti sopra indicati per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
                               Art. 7.
    Alla  denominazione  di  origine  controllata  e garantita "Soave
Superiore"  e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da  quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi gli
aggettivi  e gli attributi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e
simili.
    E'  consentito  l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche
aggiuntive   che   facciano  riferimento  ad  unita'  amministrative,
frazioni,  aree,  fattorie  e  localita'  dalle  quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto,
secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
    Nella   designazione   dei   vini   a  denominazione  di  origine
controllata  e  garantita "Soave Superiore" puo' essere utilizzata la
menzione  "vigna"  a  condizione  che  sia seguito dal corrispondente
toponimo,  che  la  relativa superficie sia distintamente specificata
nell'albo   dei   vigneti,   che  la  vinificazione,  elaborazione  e
conservazione  del  vino  avvengano in recipienti separati e che tale
menzione,  seguita  dal  toponimo, venga riportata sia nella denuncia
delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.
                               Art. 8.
    Per  i  vini  a  denominazione di origine controllata e garantita
"Soave  Superiore"  e'  obbligatorio  indicare l'annata di produzione
delle uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
    I  vini a denominazione di origine controllata e garantita "Soave
Superiore" devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori
di  vetro  tradizionali  fino a litri 3, con abbigliamento consono al
loro carattere di pregio.
    Per  le  tradizionali  bottiglie  di  vetro  fino  a  litri 3, e'
obbligatorio  l'uso  della chiusura con tappo raso bocca. A richiesta
delle  ditte  interessate o degli organismi interprofessionali di cui
agli  articoli  19  e  20  della legge 10 febbraio 1992, n. 164, puo'
essere  consentita,  con specifica autorizzazione del Ministero delle
politiche   agricole   e   forestali,   l'utilizzo   di   contenitori
tradizionali  in vetro di capacita' di litri 6, 9, 12, 18 e superiori
e solo per fini promozionali.