(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A

     REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

                               Capo I
Il procedimento amministrativo

                               Art. 1.
                          Norma definitoria
    Ai fini del presente regolamento si intende:
      a) per  "legge": la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove
norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi";
      b) per "Universita'": l'Universita' degli studi di Genova;
      c) per  "tabelle":  gli allegati al presente regolamento che ne
costituiscono  parte  integrante e indicano, per ciascun procedimento
dell'Universita', l'unita' operativa competente e il responsabile del
procedimento, il termine finale per l'adozione del provvedimento e le
fonti normative che disciplinano il procedimento di cui trattasi;
      d) per  "documento  amministrativo": qualsiasi rappresentazione
grafica,    fotocinematografica,    elettromagnetica,    informatica,
telematica  o  di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche
interni,  formati  dall'Universita'  o,  comunque, utilizzati ai fini
dell'attivita' amministrativa della stessa;
      e) per   "ufficio":  la  struttura  amministrativa  di  livello
dirigenziale, didattico-scientifica e di servizio;
      f) per  "unita'  operativa":  l'articolazione  funzionale della
struttura di cui alla lettera e);
      g) per  "interessato":  la  persona richiedente, destinataria o
che  abbia  un  interesse  giuridicamente  rilevante  rispetto  ad un
provvedimento   dell'Universita',   nonche'   i   soggetti   la   cui
partecipazione  al  procedimento  sia prevista da norme legislative o
regolamentari;
      h) per    "procedimento":   qualsiasi   procedura   finalizzata
all'emanazione di un provvedimento da parte dell'Universita'.
                               Art. 2.
                       Ambito di applicazione
    1.  Il  presente  regolamento  si  applica a tutti i procedimenti
amministrativi,  attivati  d'ufficio  o  a  richiesta  di  parte,  di
competenza dell'Universita'.
    2.  I  procedimenti  di competenza dell'Universita' si concludono
con  un  provvedimento  che  viene emanato nel termine previsto dalla
legge o indicato nelle tabelle allegate.
    3.  In  difetto  di  espressa previsione, il provvedimento dovra'
essere  emanato  entro  trenta  giorni  decorrenti dal termine di cui
all'art. 3.
                               Art. 3.
         Decorrenza del termine per i procedimenti d'ufficio
    1.  Per  i procedimenti che vengono attivati d'ufficio il termine
iniziale  decorre  dalla  data  in  cui l'unita' operativa competente
abbia  ricevuto  formale  e  documentata  notizia del fatto dal quale
sorge l'obbligo di provvedere.
                               Art. 4.
  Decorrenza del termine per i procedimenti ad iniziativa di parte
    1.  Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale
decorre dalla data di ricevimento della richiesta relativa.
    2.  La  richiesta  e'  redatta  nelle  forme e nei modi stabiliti
dall'Universita'.
    3.  Il  responsabile del procedimento comunica all'interessato le
eventuali  irregolarita'  o  incompletezza  della  richiesta entro 20
giorni  dal  suo  ricevimento  indicandone  le  cause. In tal caso il
termine  per  l'adozione  del  provvedimento  decorre  dalla  data di
ricevimento della richiesta regolarizzata o completata.
    4.  All'atto  di  presentazione  della richiesta e' rilasciata, a
domanda,  all'interessato  una  ricevuta  o  comunque una documentata
indicazione  sugli  estremi di protocollo. Per le richieste inviate a
mezzo  del  servizio  postale,  mediante  raccomandata  con avviso di
ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso.
                               Art. 5.
               Comunicazione di avvio del procedimento
    1.  Il  responsabile  del procedimento, fatte salve le ragioni di
impedimento  derivanti  da  particolari  esigenze  di  celerita', da'
comunicazione dell'inizio del procedimento stesso agli interessati.
    2.   Qualora,   a  causa  del  numero  degli  aventi  titolo,  la
comunicazione  personale  risulti,  per  tutti  o per taluni di essi,
impossibile  o  particolarmente  gravosa  nonche'  nei casi in cui vi
siano   particolari   esigenze  di  celerita',  il  responsabile  del
procedimento   attua   le   dovute   forme  di  pubblicita'  mediante
l'affissione   e   la   pubblicazione   di   apposito  atto  all'albo
dell'Ateneo.
    3.   Qualora  l'interessato  rilevi  l'omissione,  il  ritardo  o
l'incompletezza  della  comunicazione,  ne  da'  notizia  scritta  al
responsabile  del procedimento che fornisce gli opportuni chiarimenti
ed adotta le misure necessarie nel termine di quindici giorni.
                               Art. 6.
                   Termine finale del procedimento
    1. Il termine per la conclusione del procedimento coincide con la
data   di   adozione  del  relativo  provvedimento  o,  nel  caso  di
provvedimento  recettizio, alla data in cui il destinatario ne riceve
comunicazione.
    2.  Ove  non  sia  diversamente  previsto,  per i procedimenti di
modifica  di  provvedimenti  gia'  emanati  si  applicano  gli stessi
termini  indicati  nelle  tabelle  per  il  procedimento  relativo al
provvedimento da modificare.
    3.  Coloro  che  hanno  titolo  a  prendere parte al procedimento
possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a 2/3 di
quello  fissato  per  la  durata  del  procedimento,  sempre  che  il
procedimento stesso non sia gia' concluso.
    4.  Le  memorie ed i documenti presentati oltre il termine di cui
al   comma  3  sono  valutati  a  discrezione  del  responsabile  del
procedimento  in  relazione  al  termine finale che non potra' essere
prorogato per tale ragione.
                               Art. 7.
Acquisizione  obbligatoria  di  pareri  e  di valutazioni tecniche di
                       organi od enti appositi
    1.  Ove  l'adozione di un provvedimento preveda l'acquisizione di
parere   obbligatorio  di  un  organo  consultivo  e  il  parere  non
intervenga  entro  il termine stabilito, l'Universita' puo' procedere
indipendentemente  dall'acquisizione  del parere, salvo che si tratti
di  pareri  di  competenza  di  amministrazioni  preposte alla tutela
dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute pubblica.
    2.  Ove  l'adozione di un provvedimento preveda l'acquisizione di
valutazioni  tecniche  di  organi  od  enti  appositi  e  questi  non
provvedano  ne' rappresentino esigenze istruttorie ai sensi dell'art.
17,  commi 1 e 3 della legge, il responsabile del procedimento chiede
le  suddette  valutazioni  tecniche  agli  organi di cui all'art. 17,
comma   1,   della  legge  e  comunica  agli  interessati  l'avvenuta
richiesta.
                               Art. 8.
                   Casi di sospensione del termine
    1.  Il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso
qualora per la prosecuzione:
      a) debba    essere    compiuto    un   adempimento   da   parte
dell'interessato, per il tempo necessario a tale adempimento;
      b) debbano  essere acquisiti atti di altre amministrazioni, per
il  tempo necessario all'acquisizione di detti atti e comunque per un
periodo non superiore alla meta' del tempo previsto dalle tabelle per
la conclusione del procedimento.

                               Capo II
                  Il responsabile del procedimento

                               Art. 9.
                    Responsabile del procedimento
    1.  Il  capo  dell'unita' operativa' indicata nelle tabelle e' il
responsabile del procedimento.
                              Art. 10.
         Procedimenti di competenza di piu' unita' operative
    1.  Qualora  per  diverse  fasi  del  medesimo procedimento siano
competenti piu' unita' operative, il responsabile della fase iniziale
e',    salvo    diversa    disposizione,   responsabile   dell'intero
procedimento.
    2.  Il responsabile del procedimento segue l'andamento delle fasi
che  non  rientrano  nella  sua  diretta  competenza,  dando  impulso
all'azione   amministrativa.  In  particolare,  il  responsabile  del
procedimento  concorda  con  i  responsabili  delle  diverse fasi, la
ripartizione  dei  tempi a disposizione di ciascuna unita' operativa,
sollecitandone il rispetto.
    3.  Il  responsabile  del  procedimento fornisce direttive per la
corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

                              Capo III
Modalita' di esercizio e casi di esclusione del diritto di accesso ai
                      documenti amministrativi

                              Art. 11.
            Ambito di applicazione del diritto di accesso
    1. Nell'osservanza dei principi di trasparenza e di imparzialita'
dell'azione  amministrativa,  l'Universita'  riconosce  il diritto di
accesso ai documenti amministrativi nei limiti e secondo le modalita'
di  cui  alla  legge  ed  al  decreto del Presidente della Repubblica
27 giugno 1992, n. 352.
    2.  Nei  casi  espressamente  previsti  da  norme  legislative  o
regolamentari  il  diritto  di  accesso  si intende realizzato con la
pubblicazione,  il  deposito,  o  altra  forma  di  pubblicita',  ivi
comprese quelle attuabili con mezzi informatici o telematici.
                              Art. 12.
                          Accesso informale
    1. Qualora sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta
di  accesso e non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente,
sulla   sua   identita',   sui  suoi  poteri  rappresentativi,  sulla
sussistenza  dell'interesse  alla  stregua delle informazioni e delle
documentazioni   fornite  o  sull'accessibilita'  del  documento,  il
diritto  di  accesso  si  esercita mediante richiesta, anche verbale,
indicando  gli  elementi  atti a comprovare i requisiti di cui sopra,
nonche' gli estremi del documento richiesto.
                              Art. 13.
                           Accesso formale
    1.   Qualora  non  sia  possibile  determinare  con  certezza  le
generalita'  del richiedente, sorgano dubbi sull'accessibilita' della
documentazione amministrativa ovvero non sia possibile l'accoglimento
immediato  della richiesta in via informale, il diritto di accesso si
esercita in via formale.
    2.  Il  richiedente  presenta  la  propria  richiesta,  datata  e
sottoscritta, all'unita' operativa indicando:
      a) le proprie generalita';
      b) ove necessario, i propri poteri di rappresentanza;
      c) gli estremi del documento richiesto e ali altri elementi che
ne consentano l'individuazione;
      d) l'interesse sul quale si fonda la richiesta;
      e) la data e la sottoscrizione.
                              Art. 14.
               Accoglimento della richiesta di accesso
    1.  L'accoglimento  della richiesta di accesso e' formalizzato in
apposito atto contenente:
      a) l'indicazione   dell'unita'   operativa   responsabile   del
procedimento;
      b) la  sede  e  l'orario  in cui l'unita' operativa di cui alla
lettera a) e' aperta al pubblico;
      c) il  termine entro il quale il richiedente puo' esercitare il
diritto di accesso; tale termine non puo' comunque essere inferiore a
giorni trenta;
      d) l'indicazione   del  divieto,  penalmente  perseguibile,  di
alterare  in qualsiasi modo i documenti visionati o di asportarli dal
luogo in cui si trovano.
    2.  Qualora  la  richiesta  di  accesso  riguardi procedimenti in
corso,  l'accesso puo' essere differito nei limiti previsti dall'art.
26,  comma  4,  della  legge.  L'atto  che  dispone  il  differimento
dell'accesso ne indica il termine.
    3.  L'accoglimento  della  richiesta  di  accesso ad un documento
comporta la facolta' di accedere ai documenti dallo stesso richiamati
o  afferenti  al  medesimo  procedimento,  fatte  salve  le eccezioni
stabilite da norme legislative o regolamentari.
                              Art. 15.
                        Modalita' di accesso
    1. Il richiedente esamina i documenti presso l'unita' operativa e
negli  orari  indicati  nell'atto  di accoglimento della richiesta di
accesso alla presenza, ove necessaria, del personale addetto.
    2.  L'esame  dei  documenti  e'  gratuito. L'unita' operativa, su
richiesta  dell'interessato, rilascia copia dei documenti fatto salvo
il  pagamento  delle  spese di riproduzione il cui importo e' fissato
dal direttore amministrativo.
    3.  L'esame  dei  documenti  e  l'eventuale ritiro di copie degli
stessi  puo'  essere  delegato  dall'interessato ad altra persona con
apposita delega sottoscritta.
                              Art. 16.
Richieste  di  accesso  di soggetti portatori di interessi pubblici o
                               diffusi
    1.  Ai  soggetti  portatori  di  interessi  pubblici o diffusi si
applicano,  per  quanto possibile, le disposizioni sulle modalita' di
accesso ai documenti dell'Universita' di cui al presente regolamento.
                              Art. 17.
                 Rigetto della richiesta di accesso
    1.   L'accesso  ai  documenti  richiesti  puo'  essere  limitato,
differito  o  rifiutato  con provvedimento motivato in relazione alla
normativa vigente, alla riconducibilita' dei documenti richiesti alle
categorie  escluse  dal  diritto  di accesso di cui all'art. 24 della
legge  ed  all'art.  8 del decreto del Presidente della Repubblica 27
giugno  1992,  n. 352, nonche' alle circostanze di fatto per le quali
la richiesta non puo' essere accolta.
    2.  La  richiesta  si  intende  rigettata  quando siano trascorsi
trenta  giorni dalla sua presentazione senza che l'Universita' si sia
pronunciata.
    3. Contro i provvedimenti di limitazione, differirnento e rigetto
dell'accesso  ai  documenti  dell'Universita'  e'  ammesso reclamo al
rettore  nel  termine  di  quindici  giorni  dalla  comunicazione del
provvedimento  o  dalla  scadenza  del  termine di cui al comma 2. Il
rettore  decide  sul  reclamo entro trenta giorni dalla sua ricezione
decorsi i quali il reclamo si intende respinto.
    4.  In  caso  di  rifiuto  o  di  differimento resta ferma per il
richiedente la possibilita' di presentare ricorso al T.A.R. ovvero di
chiedere  al  difensore  civico  competente il riesame della suddetta
determinazione   ai   sensi  dell'art.  25  della  legge  cosi'  come
modificata dall'art. 15 della legge 24 novembre 2000, n. 340.
                              Art. 18.
          Categorie di atti sottratti al diritto di accesso
    1.  Ai  sensi  dell'art.  8,  comma 5, lettera d) del decreto del
Presidente  della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, sono esclusi dal
diritto di accesso:
      a) i   documenti   relativi   alla   carriera,  al  trattamento
economico,  alla  salute,  alla  situazione  finanziaria ed alla vita
privata  dei  dipendenti,  dei  collaboratori anche esterni, aventi a
qualsiasi  titolo  un rapporto di lavoro con l'Universita', nonche' i
soggetti  estranei all'amministrazione componenti di organi di Ateneo
e di commissioni presso l'Universita', ad eccezione dell'informazione
circa la qualifica di appartenenza;
      b) i documenti inerenti ai procedimenti penali, ai procedimenti
disciplinari,  alle  azioni di responsabilita' davanti alla Corte dei
conti,   nonche'  i  rapporti  relativi  agli  atti  delle  inchieste
ispettive ad essi preliminari;
      c) i  documenti  relativi  ai  curricula studiorum ed alla vita
privata  di  studenti,  specializzandi,  dottorandi, borsisti o altri
soggetti  che svolgano attivita' di studio, di ricerca o di tirocinio
presso l'Universita' o terzi convenzionati;
      d) i  documenti  ed  i libri contabili ad eccezione dei bilanci
approvati con delibera degli organi competenti;
      e) i  documenti relativi all'operato di organi e commissioni di
studio  e  controllo  dell'attivita'  amministrativa  che non vengano
acquisiti   nel  procedimento  quali  presupposti  del  provvedimento
finale;
      f) i  documenti  in possesso dell'Universita' in relazione allo
svolgimento,   da   parte   dei   propri   dipendenti,  di  attivita'
professionale  medico-sanitaria,  legale  o di altra attivita' per la
quale   sia   previsto   dall'ordinamento  il  rispetto  del  segreto
professionale;
      g) i documenti relativi a studi e ricerche, nonche' i risultati
delle ricerche commissionate da terzi.
    2.  Sono,  altresi',  escluse  dal  diritto  di  accesso  le note
interne,  le  relazioni  ed  i  documenti  relativi  ai  rapporti  di
consulenza  e  patrocinio  legale  sempre  che  ad essi non si faccia
riferimento  nel  provvedimento  finale,  nonche'  tutti  quegli atti
oggetto   di   controversia   giudiziaria  o  amministrativa  la  cui
divulgazione possa compromettere l'esito del giudizio o del reclamo o
la cui diffusione integri violazione del segreto istruttorio.
    3. E' comunque garantita ai richiedenti la visione degli atti dei
procedimenti  amministrativi  la  cui  conoscenza  sia necessaria per
curare o difendere i loro interessi giuridici.

                               Capo IV
                            Norme finali

                              Art. 19.
                           Norma di rinvio
    1.   Per   quanto   non   espressamente   previsto  dal  presente
regolamento,  si  applicano  le norme di cui alla legge e del decreto
del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
                              Art. 20.
        Integrazione e modificazione del presente regolamento
    1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento
e, successivamente, ogni tre anni, l'Universita' verifica lo stato di
attuazione della normativa emanata e apporta, secondo il procedimento
seguito  per  l'approvazione  del  presente regolamento, le modifiche
ritenute necessarie.
                              Art. 21.
      Entrata in vigore del regolamento e forme di pubblicita'
    1.  Il  presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    2.  Il  presente  regolamento  e' reso pubblico altresi' mediante
affissione   all'albo   dell'Universita'   e   inserimento  nel  sito
dell'Universita'   stessa.   Analoghe   forme   di  pubblicita'  sono
utilizzate  per tutte le successive modificazioni ed integrazioni del
presente regolamento.
    3.  Gli  uffici  tengono  a  disposizione  di  chiunque  vi abbia
interesse  l'elenco  aggiornato  recante  l'indicazione  delle unita'
operative   competenti   e   i   nominativi   dei   responsabili  del
procedimento, nonche' del provvedimento finale in relazione a ciascun
tipo di procedimento amministrativo.
    4.  Il presente regolamento e' inviato, ai sensi dell'art. 10 del
decreto  del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, alla
commissione  per  l'accesso  ai documenti amministrativi istituita ai
sensi dell'art. 27 della legge presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri.