IL DIRETTORE GENERALE
           degli affari civili e delle libere professioni

  Visti  gli  articoli  39  e  49  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di
attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del 21 dicembre 1988, relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista  l'istanza  del sig. Hallmark Jan Peter, nato a Lund (Svezia)
il  23 marzo  1954, cittadino elvetico, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il
riconoscimento  del  proprio  titolo  professionale  di  psicologo  e
psicoterapeuta   conseguito  in  Svizzera  ai  fini  dell'accesso  ed
esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta;
  Considerato  che  il  richiedente  e'  in  possesso  del diploma in
psicologia  analitica  conseguito in data 4 marzo 1989, presso il "C.
G. Jung-Institut" di Zurigo;
  Considerato  che,  sulla  base  del  diploma  su indicato, ai sensi
dell'art. 1, lettera a), b) e c), del memorandum per l'autorizzazione
di  studio  psicoterapico  della  Direzione  sanitaria del Cantone di
Zurigo   del   15 aprile   1999,   il   sig.   Hallmark  ha  ottenuto
l'autorizzazione    all'esercizio   della   libera   professione   di
psicoterapeuta nel novembre 2000;
  Rilevato  che  il richiedente e' membro della Associazione svizzera
degli psicoterapeuti (SPV/ASP) da marzo 1993;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nelle sedute
del 25 gennaio e 17 maggio 2001;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nelle sedute sopra indicate;
  Considerata   l'ampia   esperienza   professionale   maturata   dal
richiedente, come certificata in atti;
  Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legilativo n. 115/1992;
  Ritenuto  che  le  misure compensative di cui all'art. 6 menzionato
debbano   rivestire   carattere   specificamente   professionale   in
relazione,  in  special  modo, a quelle materie che non hanno formato
oggetto  di  studio  e/o di approfondimento nel corso dell'esperienza
maturata;
  Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per
cui  la  verifica  del  rispetto  delle  quote  relative ai flussi di
ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto
legislativo  n.  286/1998, non e' richiesta per i cittadini stranieri
gia'  in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato dalla questura di V.C.O. Verbania in data 7 dicembre 2000,
per motivi di famiglia;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  Al  sig. Hallmark Jan Peter, nato a Lund (Svezia) il 23 marzo 1954,
cittadino      elvetico,      sono      riconosciuti     i     titoli
accademico/professionali    di   cui   in   premessa   quali   titoli
cumulativamente  abilitanti  per  l'iscrizione all'albo e l'esercizio
della  psicologia  e  della  psicoterapia  in  Italia, fatta salva la
perdurante  validita'  del  permesso di soggiorno e il rispetto delle
quote dei flussi migratori.