Art. 2.
  Con    successivo    decreto    si    provvedera'    al    rilascio
dell'autorizzazione  triennale  ovvero,  a  revocare l'autorizzazione
qualora,  entro  il  termine  fissato  all'art.  1,  i laboratori non
dovessero dimostrare il riconoscimento dell'accreditamento rilasciato
da  organismi accreditanti conformi alla norma europea EN 45003, come
previsto   dalla  circolare  ministeriale  13  gennaio  2000,  n.  1,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55
del 7 marzo 2000.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'organo  di  controllo ed
entrera'   in   vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 15 ottobre 2001
                             Il direttore generale reggente: Ambrosio