Art. 2. Con successivo decreto si provvedera' al rilascio dell'autorizzazione triennale ovvero, a revocare l'autorizzazione qualora, entro il termine fissato all'art. 1, i laboratori non dovessero dimostrare il riconoscimento dell'accreditamento rilasciato da organismi accreditanti conformi alla norma europea EN 45003, come previsto dalla circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000. Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 ottobre 2001 Il direttore generale reggente: Ambrosio