(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
              ACCREDITAMENTO IN CONTO CORRENTE BANCARIO
             POSTALE E SU LIBRETTO POSTALE DI RISPARMIO
    L'accreditamento  dello  stipendio  e  degli  altri assegni fissi
continuativi  nonche'  della tredicesima mensilita' al conto corrente
bancario,  postale  ed  al  libretto postale di risparmio disposto in
favore  di  tutte le categorie di personale statale (in esse comprese
le  Forze di polizia, i dipendenti dell'Azienda autonoma dei monopoli
di  Stato,  delle  Forze  armate,  ecc.) avviene il giorno 7 dicembre
2001.
    In  relazione  alla ratio dell'art. 2, comma 9, del decreto-legge
25 settembre  2001,  n.  350,  che  dispone  l'anticipo della data di
pagamento  e  alle  esigenze  connesse  al  rispetto  dei  vincoli di
giacenza sul conto di disponibilita' del Tesoro, ex lege n. 483/1993,
i  titoli di spesa in questione sono estinti con un giorno lavorativo
di  anticipo,  non  essendo possibile concedere quelli ordinariamente
previsti a favore delle banche o delle poste dal decreto del Ministro
del  tesoro del 4 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
97  del 27 aprile 1995, e dal decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 1984, n. 21.
              PAGAMENTI PRESSO LE SEZIONI DI TESORERIA
             GLI UFFICI POSTALI E ALTRI UFFICI PAGATORI
    I  pagamenti  in  contanti, con vaglia cambiari e assegni postali
disposti  in  favore del personale statale di cui appresso, avvengono
nei giorni sotto indicati:
      1)  personale  amministrato  dalle  direzioni  provinciali  dei
servizi  vari  (ex D.P.T.) con ruoli di spesa fissa: il giorno 10 del
mese di dicembre 2001;
      2)  restante  personale  statale  (compreso quello appartenente
alle  Forze  di  polizia, all'Azienda autonoma dei monopoli di Stato,
alle Forze armate, ecc.): il giorno 11 del mese di dicembre 2001;
      3)   limitatamente  al  personale  della  scuola,  assunto  con
contratto  a  tempo  determinato, gestito dalle direzioni provinciali
dei  servizi  vari  (ex D.P.T.), ai sensi dell'art. 40 della legge 27
dicembre  1997,  n.  449, il pagamento avviene entro il giorno 21 del
mese di dicembre 2001.
    I  delegati  alla  riscossione,  ai sensi dell'art. 383 del regio
decreto  23  maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, possono
riscuotere,  presso  le sezioni di tesoreria provinciale e gli uffici
postali,  il giorno precedente a quello sopra stabilito; nello stesso
giorno  possono  iniziare  i  pagamenti  da  effettuare  agli  aventi
diritto.