Art. 117 (R)
Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di conformita'
o del certificato di collaudo (legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 13)

  1. Qualora  nuovi  impianti  tra quelli di cui ai com-mi 1, lettere
a),  b),  c),  e),  e g), e 2 dell'articolo 107 vengano installati in
edifici  per  i  quali  e'  gia'  stato  rilasciato il certificato di
agibilita',  l'impresa  installatrice  deposita  presso  lo sportello
unico,  entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto
di  rifacimento  dell'impianto e la dichiarazione di conformita' o il
certificato  di  collaudo  degli impianti installati, ove previsto da
altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.
  2. In  caso  di  rifacimento parziale di impianti, il progetto e la
dichiarazione  di  conformita'  o  il  certificato  di  collaudo, ove
previsto,  si  riferiscono  alla  sola  parte  degli impianti oggetto
dell'opera  di  rifacimento.  Nella relazione di cui all'articolo 113
deve essere espressamente indicata la compatibilita' con gli impianti
preesistenti.
  3. In  alternativa  al deposito del progetto, di cui al comma 1, e'
possibile  ricorrere alla certificazione di conformita' dei lavori ai
progetti approvati di cui all'articolo 111.