Art. 46 (L)
Nullita'  degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione
abusiva  sia  iniziata dopo il 17 marzo 1985 (legge 28 febbraio 1985,
    n. 47, art. 17; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 8)

  1.  Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata,
aventi  per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della
comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui
costruzione  e'  iniziata  dopo  il  17 marzo  1985, sono nulli e non
possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione
dell'alienante,  gli estremi del permesso di costruire o del permesso
in   sanatoria.   Tali   disposizioni  non  si  applicano  agli  atti
costitutivi,  modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o
di servitu'.
  2.  Nel  caso  in  cui  sia  prevista,  ai  sensi dell'articolo 38,
l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio
del  permesso  in  sanatoria, agli atti di cui al comma 1 deve essere
allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione medesima.
  3. La sentenza che accerta la nullita' degli atti di cui al comma 1
non  pregiudica i diritti di garanzia o di servitu' acquisiti in base
ad  un  atto  iscritto  o  trascritto anteriormente alla trascrizione
della domanda diretta a far accertare la nullita' degli atti.
  4.  Se  la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa
dalla  insussistenza  del  permesso  di costruire al tempo in cui gli
atti  medesimi  sono  stati stipulati, essi possono essere confermati
anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella
stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa.
  5.  Le  nullita'  di cui al presente articolo non si applicano agli
atti  derivanti  da  procedure  esecutive  immobiliari, individuali o
concorsuali.  L'aggiudicatario,  qualora  l'immobile  si  trovi nelle
condizioni  previste  per  il  rilascio  del permesso di costruire in
sanatoria,  dovra'  presentare domanda di permesso in sanatoria entro
centoventi  giorni  dalla notifica del decreto emesso dalla autorita'
giudiziaria.