Art. 47 (L)
Sanzioni a carico dei notai (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 21)

  1.  Il  ricevimento  e  l'autenticazione da parte dei notai di atti
nulli previsti dagli articoli 46 e 30 e non convalidabili costituisce
violazione  dell'articolo 28  della  legge 16 febbraio 1913, n. 89, e
successive  modificazioni,  e  comporta l'applicazione delle sanzioni
previste dalla legge medesima.
  2.  Tutti  i  pubblici  ufficiali,  ottemperando  a quanto disposto
dall'articolo  30,  sono  esonerati  da  responsabilita'  inerente al
trasferimento  o  alla  divisione  dei  terreni;  l'osservanza  della
formalita'  prevista dal comma 6 dello stesso articolo 30 tiene anche
luogo  della denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura
penale.
 
          Note all'art. 47:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  28  della  legge
          16 febbraio 1913, n. 89:
              "Art. 28. - Il notaro non puo' ricevere atti:
                1) se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o
          manifestamente   contrari  al  buon  costume  o  all'ordine
          pubblico;
                2) se v'intervengano come parti la sua moglie, i suoi
          parenti od affini in linea retta, in qualunque grado, ed in
          linea  collaterale,  fino  al  terzo  grado inclusivamente,
          ancorche'   v'intervengano   come  procuratori,  tutori  od
          amministratori;
                3) se  contengano  disposizioni  che  interessino lui
          stesso,  la moglie sua, o alcuno de' suoi parenti od affini
          nei  gradi  anzidetti,  o  persone  delle  quali  egli  sia
          procuratore   per  l'atto,  da  stipularsi,  salvo  che  la
          disposizione si trovi in testamento segreto non scritto dal
          notaro,  o da persona in questo numero menzionata, ed a lui
          consegnato sigillato dal testatore.
              Le  disposizioni  contenute nei numeri 2) e 3) non sono
          applicabili ai casi d'incanto per asta pubblica.
              Il  notaro  puo'  ricusare il suo ministero se le parti
          non  depositino  presso di lui l'importo delle tasse, degli
          onorari  e  delle  spese  dell'atto, salvo che si tratti di
          persone  ammesse  al  beneficio  del  gratuito  patrocinio,
          oppure di testamenti.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  331  del codice di
          procedura penale:
              "Art.  331. - Denuncia da parte di pubblici ufficiali e
          incaricati di un pubblico servizio.
              1.  Salvo  quanto  stabilito  dall'art. 347, i pubblici
          ufficiali  e  gli  incaricati  di un pubblico servizio che,
          nell'esercizio  o  a  causa  delle loro funzioni o del loro
          servizio,  hanno  notizia di reato perseguibile di ufficio,
          devono  farne  denuncia  per iscritto, anche quando non sia
          individuata la persona alla quale il reato e' attribuito.
              2.  La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo
          al   pubblico  ministero  o  ad  un  ufficiale  di  polizia
          giudiziaria.
              3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per
          il   medesimo   fatto,   esse   possono  anche  redigere  e
          sottoscrivere un unico atto.
              4.   Se,   nel   corso  di  un  procedimento  civile  o
          amministrativo,   emerge   un   fatto  nel  quale  si  puo'
          configurare  un  reato perseguibile di ufficio, l'autorita'
          che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al
          pubblico ministero.".