Art. 61 (L)
    Abitati da consolidare (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 2)

  1.  In  tutti  i  territori  comunali o loro parti, nei quali siano
intervenuti  od  intervengano  lo  Stato  o  la  regione per opere di
consolidamento  di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445
e  successive  modificazioni  ed integrazioni, nessuna opera e nessun
lavoro,  salvo  quelli  di  manutenzione  ordinaria  o di rifinitura,
possono  essere  eseguiti  senza  la  preventiva  autorizzazione  del
competente ufficio tecnico della regione.
  2. Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con
ordinanza  del  competente  ufficio  tecnico  regionale  o  comunale,
possono  eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta
autorizzazione, la quale comunque dovra' essere richiesta nel termine
di cinque giorni dall'inizio dei lavori.
 
          Nota all'art. 61:
              - La  legge  9 luglio  1908,  n.  445, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale  30 luglio  1908,  n.  177,  reca:  "i
          provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria".