Art. 91 (L) Riparazioni (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 15) 1. Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un maggiore grado di sicurezza alle azioni sismiche di cui ai precedenti articoli. 2. I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui all'articolo 83.