Art. 97 (L) Sospensione dei lavori (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 22) 1. Il dirigente del competente ufficio tecnico della regione, contemporaneamente agli adempimenti di cui all'articolo 96, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo comunale, al proprietario, nonche' al direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori. 2. Copia del decreto e' comunicata al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione. 3. L'ufficio territoriale del governo, su richiesta del dirigente dell'ufficio di cui al comma 1, assicura l'intervento della forza pubblica, ove cio' sia necessario per l'esecuzione dell'ordine di sospensione. 4. L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'autorita' giudiziaria diviene irrevocabile.