Art. 98 (L) Procedimento penale (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 23) 1. Se nel corso del procedimento penale il pubblico ministero ravvisa la necessita' di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o piu' consulenti, scegliendoli fra i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici o tra tecnici laureati appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di altre amministrazioni statali. 2. Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento il dirigente del competente ufficio tecnico della regione, il quale puo' delegare un funzionario dipendente che sia al corrente dei fatti. 3. Con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformita' alle norme del presente capo o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine.