Art. 3. L'erogazione dei finanziamenti avverra' sottoforma di acconti, pagamenti intermedi e saldi, ai sensi dell'art. 32 del Reg. CE n. 1260/99 e secondo quanto stabilito nell'atto di concessione da sottoscrivere con i titolari dei progetti e sara' effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di comunicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, certificanti la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la liquidabilita' della spesa. Roma, 7 novembre 2001 Il dirigente generale: Vittore