Art. 3.
  L'erogazione  dei  finanziamenti  avverra'  sottoforma  di acconti,
pagamenti  intermedi  e  saldi,  ai sensi dell'art. 32 del Reg. CE n.
1260/99  e  secondo  quanto  stabilito  nell'atto  di  concessione da
sottoscrivere  con  i  titolari  dei  progetti e sara' effettuata dal
Ministero  dell'economia  e delle finanze sulla base di comunicazioni
del  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali, certificanti la
sussistenza  dei presupposti e delle condizioni per la liquidabilita'
della spesa.
    Roma, 7 novembre 2001
                                       Il dirigente generale: Vittore