Il GESTORE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE S.p.A. Visto * Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" e, in particolare, l'art. 3, comma 6 del citato decreto che prevede tra le competenze del Gestore della rete di trasmissione nazionale anche l'adozione delle Regole Tecniche di connessione (di seguito Regole Tecniche) in materia di progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette, al fine di garantire la piu' idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale nonche' la sicurezza e la connessione operativa tra le reti, sulla base di direttive emanate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito Autorita); * Le "Direttive per la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'art.3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 21 gennaio 2001; * Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 luglio 2000 di approvazione dell'annessa "Concessione alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. delle attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale"; * La delibera n. 52 del 9 marzo 2000 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas recante "Emanazione di Direttive al Gestore della rete di trasmissione nazionale per l'adozione di regole tecniche ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79"; * La delibera n. 39/01 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas recante "Approvazione delle Regole Tecniche adottate dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" entrata in vigore il giorno 28 febbraio 2001. Considerati i principi di: * non discriminazione fra utenti sia diretti che indiretti; * sostenibilita' economica delle scelte tecniche imposte al sistema elettrico nazionale, da intendersi come gradualita' nell'adeguamento alle regole tecniche degli impianti esistenti, al fine di favorire l'utilizzo delle migliori tecniche e tecnologie disponibili, tenuto conto dell'esigenza di contenere i costi di progettazione, realizzazione, manutenzione e sviluppo, gestione ed esercizio della rete di trasmissione nazionale e degli impianti elettrici connessi; * trasparenza, al fine di consentire la partecipazione dei soggetti interessati alle procedure per l'elaborazione e l'aggiornamento delle regole tecniche; le esigenze di tutela ambientale e di salvaguardia della sicurezza fisica delle persone e delle cose, in particolare per quanto riguarda: * le modalita' di messa in sicurezza degli impianti; * l'accesso agli impianti per manutenzione ordinaria e straordinaria; * l'accesso agli strumenti di misura e ai dispositivi di comando e controllo; * la gestione e la manutenzione degli impianti e delle strutture di utilizzo comune a piu' soggetti. gli esiti degli adempimenti istruttori e delle procedure di partecipazione dei soggetti interessati, effettuate ai sensi dell'art. 16 della deliberazione n. 52/00; gli esiti del procedimento di consultazione avviato dall'Autorita' in conformita' alla delibera n. 115/00 del 22 giugno 2000; le modifiche operate dal Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. in conformita' all'art. 3 della delibera n. 39/01 dell'Autorita'; gli esiti del procedimento di notifica delle Regole Tecniche alla Commissione delle Comunita' Europee, a norma dell'art. 8 della Direttiva 81/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983; l'art. 16 dell'Allegato A alla delibera n. 52/00, ai sensi del quale il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (di seguito Gestore) provvedera' ad effettuare gli aggiornamenti delle Regole Tecniche al fine di tenere conto delle mutate condizioni tecniche e delle intervenute modifiche normative. Adotta le Regole Tecniche di connessione, riportate nell'Allegato A, in materia di progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette, al fine di garantire la piu' idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale nonche' la sicurezza e la connessione operativa tra le reti. Le Regole Tecniche, pubblicate anche sul sito Internet del Gestore (www.grtn.it), saranno aggiornate dal Gestore con le modalita' previste dall'Art. 16 dell'Allegato A alla deliberazione 52/00, in considerazione dell'evoluzione della normativa tecnica, delle tecnologie applicabili e dei piani di sviluppo del sistema. Le Regole Tecniche entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 6 novembre 2001 L'Amministratore Delegato Il Presidente Parcu Machì