Il GESTORE DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE S.p.A.

                                Visto

*  Il  decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di "Attuazione della
direttiva  96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il  mercato interno
dell'energia  elettrica"  e,  in  particolare,  l'art. 3, comma 6 del
citato  decreto  che prevede tra le competenze del Gestore della rete
di  trasmissione  nazionale anche l'adozione delle Regole Tecniche di
connessione  (di seguito Regole Tecniche) in materia di progettazione
e   funzionamento  degli  impianti  di  generazione,  delle  reti  di
distribuzione,   delle  apparecchiature  direttamente  connesse,  dei
circuiti  di  interconnessione  e  delle  linee  dirette,  al fine di
garantire  la  piu'  idonea  connessione  alla  rete  di trasmissione
nazionale  nonche'  la  sicurezza  e  la connessione operativa tra le
reti,  sulla  base  di direttive emanate dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas (di seguito Autorita);
*  Le  "Direttive  per la societa' Gestore della rete di trasmissione
nazionale di cui all'art.3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo
1999,  n.79,  emanate  dal  Ministro  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato in data 21 gennaio 2001;
*   Il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  del  17  luglio  2000  di approvazione dell'annessa
"Concessione   alla  societa'  Gestore  della  rete  di  trasmissione
nazionale  S.p.A.  delle  attivita'  di trasmissione e dispacciamento
dell'energia elettrica nel territorio nazionale";
*  La  delibera  n.  52 del 9 marzo 2000 dell'Autorita' per l'energia
elettrica  e il gas recante "Emanazione di Direttive al Gestore della
rete  di  trasmissione nazionale per l'adozione di regole tecniche ai
sensi  dell'articolo  3,  comma  6,  del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79";	
*  La  delibera  n. 39/01 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas  recante "Approvazione delle Regole Tecniche adottate dal Gestore
della  rete  di trasmissione nazionale, ai sensi dell'art. 3, comma 6
del  decreto  legislativo  16 marzo 1999, n. 79" entrata in vigore il
giorno 28 febbraio 2001.

                             Considerati

i principi di:
* non discriminazione fra utenti sia diretti che indiretti;
*  sostenibilita'  economica delle scelte tecniche imposte al sistema
elettrico  nazionale, da intendersi come gradualita' nell'adeguamento
alle  regole  tecniche  degli impianti esistenti, al fine di favorire
l'utilizzo  delle  migliori tecniche e tecnologie disponibili, tenuto
conto   dell'esigenza   di   contenere   i  costi  di  progettazione,
realizzazione,  manutenzione  e sviluppo, gestione ed esercizio della
rete di trasmissione nazionale e degli impianti elettrici connessi;
*  trasparenza,  al fine di consentire la partecipazione dei soggetti
interessati alle procedure per l'elaborazione e l'aggiornamento delle
regole tecniche;
le  esigenze  di  tutela ambientale e di salvaguardia della sicurezza
fisica  delle  persone  e  delle  cose,  in  particolare  per  quanto
riguarda:
* le modalita' di messa in sicurezza degli impianti;
* l'accesso agli impianti per manutenzione ordinaria e straordinaria;
*  l'accesso  agli  strumenti di misura e ai dispositivi di comando e
controllo;
*  la  gestione e la manutenzione degli impianti e delle strutture di
utilizzo comune a piu' soggetti.
gli   esiti   degli  adempimenti  istruttori  e  delle  procedure  di
partecipazione   dei   soggetti   interessati,  effettuate  ai  sensi
dell'art. 16 della deliberazione n. 52/00;
gli esiti del procedimento di consultazione avviato dall'Autorita' in
conformita' alla delibera n. 115/00 del 22 giugno 2000;
le modifiche operate dal Gestore della rete di trasmissione nazionale
S.p.A.   in   conformita'   all'art.   3   della  delibera  n.  39/01
dell'Autorita';
gli  esiti  del  procedimento  di notifica delle Regole Tecniche alla
Commissione  delle  Comunita'  Europee,  a  norma  dell'art.  8 della
Direttiva 81/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983;
l'art.  16 dell'Allegato A alla delibera n. 52/00, ai sensi del quale
il  Gestore  della  rete di trasmissione nazionale S.p.A. (di seguito
Gestore)  provvedera'  ad  effettuare  gli aggiornamenti delle Regole
Tecniche  al  fine di tenere conto delle mutate condizioni tecniche e
delle intervenute modifiche normative.

                               Adotta

le  Regole  Tecniche  di  connessione,  riportate nell'Allegato A, in
materia   di   progettazione   e   funzionamento  degli  impianti  di
generazione,  delle  reti  di  distribuzione,  delle  apparecchiature
direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee
dirette, al fine di garantire la piu' idonea connessione alla rete di
trasmissione   nazionale   nonche'  la  sicurezza  e  la  connessione
operativa tra le reti.
Le  Regole  Tecniche,  pubblicate anche sul sito Internet del Gestore
(www.grtn.it),  saranno  aggiornate  dal  Gestore  con  le  modalita'
previste  dall'Art.  16  dell'Allegato A alla deliberazione 52/00, in
considerazione   dell'evoluzione   della   normativa  tecnica,  delle
tecnologie applicabili e dei piani di sviluppo del sistema.
Le  Regole  Tecniche  entrano in vigore il giorno successivo a quello
della  loro  pubblicazione  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.

Roma, 6 novembre 2001


L'Amministratore Delegato                               Il Presidente
          Parcu                                             Machì