Art. 3.
  L'assegnazione  alla Banca d'Italia dei buoni di cui all'art. l del
presente  decreto  avviene  in  sostituzione  dei  titoli  di credito
detenuti  dalla  stessa Banca d'Italia, per un importo complessivo di
L. 103.901.984.669,  in  dipendenza  dei  finanziamenti connessi alle
campagne  di  commercializzazione  del  grano  1962-1963 e 1963-1964,
oggetto di due rendiconti approvati con il decreto del Ministro delle
risorse  agricole,  alimentari e forestali del 14 giugno 1995, citato
nelle premesse.
  Le  prime  sei  rate  di  capitale dei buoni emessi con il presente
decreto,  scadute  nel periodo compreso tra il 1 febbraio 1996 e il 1
febbraio  2001,  verranno  rimborsate contestualmente al rilascio dei
buoni medesimi.
  La  Banca  d'Italia,  contestualmente all'assegnazione dei buoni di
cui al presente decreto, provvedera' a versare al capitolo 5100, art.
3  (unita'  previsionale  di  base  6.4.1)  dell'entrata  al bilancio
statale  la  somma  di L. 199.805, pari alla differenza tra l'importo
dei  buoni  del Tesoro poliennali assegnati con il presente decreto e
l'importo  dei  titoli  di  credito  detenuti  dalla  Banca  d'Italia
medesima, convertito in euro, con i dovuti arrotondamenti.