Art. 3. L'assegnazione alla Banca d'Italia dei buoni di cui all'art. l del presente decreto avviene in sostituzione dei titoli di credito detenuti dalla stessa Banca d'Italia, per un importo complessivo di L. 103.901.984.669, in dipendenza dei finanziamenti connessi alle campagne di commercializzazione del grano 1962-1963 e 1963-1964, oggetto di due rendiconti approvati con il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 14 giugno 1995, citato nelle premesse. Le prime sei rate di capitale dei buoni emessi con il presente decreto, scadute nel periodo compreso tra il 1 febbraio 1996 e il 1 febbraio 2001, verranno rimborsate contestualmente al rilascio dei buoni medesimi. La Banca d'Italia, contestualmente all'assegnazione dei buoni di cui al presente decreto, provvedera' a versare al capitolo 5100, art. 3 (unita' previsionale di base 6.4.1) dell'entrata al bilancio statale la somma di L. 199.805, pari alla differenza tra l'importo dei buoni del Tesoro poliennali assegnati con il presente decreto e l'importo dei titoli di credito detenuti dalla Banca d'Italia medesima, convertito in euro, con i dovuti arrotondamenti.